Procedure di mediazione: le novità del Correttivo Cartabia
Il D. Lgs. 216/2024, noto come Correttivo Cartabia, ha introdotto modifiche sostanziali al sistema di mediazione civile e commerciale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2025, il decreto mira a rendere la mediazione più efficiente e moderna, anche fornendo chiarimenti attesi da tempo da tutti gli operatori del diritto. Due aspetti chiave del Correttivo riguardano la mediazione telematica e i nuovi termini di durata del procedimento.
La mediazione telematica
Una delle principali novità introdotte riguarda la mediazione telematica, disciplinata dagli articoli 8-bis e 8-ter del D. Lgs. 28/2010. Il legislatore ha formalizzato la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione attraverso collegamenti audiovisivi da remoto, garantendo sempre udibilità e visibilità reciproca tra le parti.
Il decreto ha previsto, poi, due differenti modalità di sottoscrizione dei verbali e degli accordi. La firma digitale consente al mediatore di redigere il verbale in formato elettronico e di farlo sottoscrivere a tutti i partecipanti mediante firma elettronica avanzata o qualificata, assicurando elevati standard di sicurezza, tracciabilità e integrità del documento. In alternativa, per coloro che non dispongono della firma digitale, è ammessa la firma autografa su supporto cartaceo, con successiva trasmissione del documento al mediatore per l’integrazione nel verbale ufficiale.
La coesistenza delle due modalità di firma, pur rispondendo alle esigenze delle parti (principalmente le persone fisiche) che siano sprovviste della firma elettronica avanzata o qualificata, si presta a rilevanti criticità interpretative e operative. L’integrazione di documenti cartacei in un procedimento interamente digitalizzato potrebbe compromettere l’immediatezza e la certezza della documentazione prodotta. Benché la norma preveda espressamente un obbligo di tempestiva sottoscrizione e invio del verbale analogico1, non mancheranno nella prassi difficoltà dettate da ritardi nella restituzione dei verbali firmati.
Inoltre, la necessità di gestire documenti cartacei e digitali in un unico fascicolo potrebbe rallentare l’iter procedurale e generare incongruenze tra le versioni dei documenti, con possibili ricadute negative sulla stabilità degli accordi raggiunti.
La durata della procedura
L’articolo 6 del D. Lgs. 28/2010 è stato quasi completamente riscritto dal Correttivo. L’attuale formulazione della norma stabilisce una durata massima della procedura di mediazione di sei mesi, con la possibilità di proroga in determinati casi. Se la mediazione è disposta dal giudice ovvero riguarda materie per le quali essa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prima della scadenza è ammessa una sola proroga di tre mesi. Nel caso di mediazione volontaria o obbligatoria, le parti possono concordare proroghe ripetute di tre mesi, previa accettazione scritta.
Un aspetto significativo riguarda la non applicabilità della sospensione feriale del termine semestrale, diversamente da quanto avviene per i procedimento giudiziari. Questa disposizione potrebbe creare non pochi disagi per i professionisti coinvolti, che tradizionalmente non computano nei termini il mese di agosto. Non solo i professionisti, ma anche le parti potrebbero subire le conseguenze di tale scelta del Legislatore, trovarsi costrette a concludere negoziazioni in tempi ridotti (aumentando il rischio di accordi poco ponderati) ovvero chiudendo anticipatamente procedure che avrebbero consentito di alleggerire il carico degli uffici giudiziari.
La delega nel procedimento di mediazione
Il Legislatore, finalmente, ha preso posizione su un tema che ha a lungo occupato giudici e operatori del diritto: la forma che deve assumere la delega da rilasciare ad un terzo per la partecipazione alla procedura di mediazione.
Il nuovo articolo 8 del D. Lgs. 28/2010 introduce la possibilità di partecipare alla mediazione tramite delega scritta non autenticata, a condizione che siano indicati gli estremi del documento di identità del delegante. Non è più necessaria, salvo alcune ipotesi specifiche, la procura speciale notarile.
Questa disposizione semplifica l’accesso alla procedura, riducendo gli oneri burocratici per le parti, ma solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla reale rappresentatività della parte delegante. La mancata autenticazione della delega potrebbe esporre il procedimento a potenziali abusi, con il rischio che soggetti privi di un effettivo mandato decisionale partecipino alla mediazione, influenzandone l’esito in modo improprio ovvero vanificandone gli effetti. Ciò potrebbe essere particolarmente problematico nelle controversie in cui la presenza personale delle parti risulta cruciale per il raggiungimento di un accordo.
La forma notarile resta, invece, necessaria in caso di partecipazione e sottoscrizione di un accordo che necessiti di essere trascritto ai sensi dell’art. 2643 c.c.2
La scelta del Legislatore, pur condivisibile e invocata da più parti, potrebbe rischiare di vanificare le finalità deflattive del contenzioso della mediazione. Com’è noto ai professionisti che negli anni hanno preso parte ai procedimenti di mediazione, infatti, il ruolo del mediatore assume un’importanza fondamentale. Egli deve garantire che tutte le posizioni siano adeguatamente rappresentate e rispettate facendo emergere i reali interessi. Un approccio proattivo da parte del mediatore è indispensabile per coinvolgere le parti e assicurare che nessuna venga esclusa dal processo decisionale. Inoltre, è cruciale che venga instaurato un clima di fiducia, affinché le parti si sentano libere di esprimersi apertamente.
Appare, quindi, evidente che la presenza personale rappresenti il metodo più efficace per affrontare la mediazione con autenticità e trasparenza. La delega, sebbene pensata per agevolare l’accesso alla procedura, deve essere utilizzata con cautela e solo in circostanze che non ne compromettano l’efficacia. Il confronto diretto tra le parti resta il cuore della mediazione e costituisce un elemento essenziale per il raggiungimento di soluzioni condivise e durature.
Conclusioni
Il Correttivo Cartabia segna un’evoluzione importante nella mediazione civile e commerciale, introducendo strumenti tecnologici avanzati e regolamentazioni più precise sui tempi e sulle modalità di svolgimento del procedimento. Tuttavia, permangono alcune criticità operative che richiederanno un attento monitoraggio per completare il labor limae del Legislatore.
L’equilibrio cercato dal Legislatore delegato non sembra, infatti, pienamente raggiunto: la coesistenza di firme digitali e analogiche potrebbe generare incertezze interpretative, mentre la mancata sospensione feriale imporrà una gestione più intensiva (per non dire frenetica) delle pratiche, con possibili ricadute sulla qualità degli accordi e l’effettività dello strumento di alternative dispute resolution. La delega non autenticata, pur semplificando l’accesso alla mediazione, potrebbe creare situazioni di incertezza sulla legittimità della rappresentanza, oltre che “diluire” l’efficacia del mediatore.
Per garantire il successo della riforma, quindi, sarà fondamentale un confronto continuo tra professionisti e operatori del settore, al fine di bilanciare le esigenze di efficienza con la tutela dei diritti delle parti coinvolte.
Note
- L’art. 8-ter, comma 5 prevede espressamente che: “Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio“. ↩︎
- Art. 2643 c.c.: “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedentii.
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