Tribunale di Vicenza: quando è valida una donazione con bonifico?
Abstract
La Sentenza n. 284/2025 del Tribunale di Vicenza affronta un tema estremamente comune nella prassi: il bonifico bancario come mezzo per una donazione tra genitori e figli. All’esito del giudizio, curato dal nostro Studio, il Giudice ha dato ragione ai nostri clienti qualificando i bonifici dal padre al figlio come donazioni dirette non di modico valore e, in difetto di atto pubblico notarile (art. 782 Codice civile), ne dichiara la nullità.
Pertanto, accogliendo le domande proposte dagli attori, ha condannato il donatario alla restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali. La pronuncia ribadisce un principio ormai chiaro: il semplice bonifico, quando esprime causa donandi, integra una donazione tipica che necessita obbligatoriamente dell’atto notarile.
I fatti di causa
I fatti di causa ruotano intorno a due bonifici, rispettivamente di 15.000 euro e di 35.000 euro, effettuati nel 2010 dal padre al figlio, per un ammontare complessivo di 50.000 euro. Gli eredi del disponente hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità della donazione per difetto di forma, in quanto mancante dell’atto pubblico previsto dall’art. 782 Codice civile, con conseguente condanna del figlio alla restituzione delle somme.
Quanto al quadro normativo, il giudice ha richiamato l’art. 769 Codice civile1, che definisce la donazione come atto di liberalità sorretto da causa donandi, l’art. 782 Codice civile2, che prescrive l’atto pubblico con due testimoni a pena di nullità per le donazioni non di modico valore, e l’art. 783 Codice civile3, che ammette l’esonero dalla forma solenne soltanto quando la liberalità sia di modico valore in rapporto alle condizioni del donante.
La decisione e la motivazione
I bonifici sono stati qualificati come donazione diretta (tipica) a favore del figlio. La ricostruzione alternativa invocata dal figlio convenuto (cioé che si trattasse di un prestito, peraltro restituito) è stata respinta dal Giudice per insufficienza di prove, nonostante i molti testimoni sentiti.
Accertata la non modicità dell’attribuzione, la mancanza di atto notarile pubblico con testimoni comporta nullità della donazione. Il Giudice ha precisato, infatti, che l’assenza dell’atto notarile non può essere sanata dal mero trasferimento bancario: la donazione, infatti, è un atto che richiede la struttura formale prevista dal Codice civile. L’atto pubblico con notaio e testimoni, infatti, garantisce la ponderazione della volontà dispositiva e la certezza giuridica dell’operazione, elementi che non possono essere sacrificati nemmeno in nome della semplicità dei rapporti familiari.
La conseguenza della nullità del trasferimento bancario comporta, quindi, che beneficiario è stato condannato a rimborsare tutta la somma ricevuta agli eredi del donante, oltre a riconoscere gli interessi legali e il rimborso delle spese processuali.
Conclusioni
Nella prassi e nel contesto della pianificazione familiare, i trasferimenti ai figli, spesso finalizzati all’acquisto della prima casa o all’avvio di un’attività imprenditoriale, se qualificabili come donazioni o regali, richiedono sempre la stipula di un atto notarile. Sul piano pratico, occorre prestare attenzione a determinate circostanze che rappresentano veri e propri campanelli d’allarme, come i bonifici privi di causale o con causale generica, gli importi sproporzionati rispetto alla capienza patrimoniale del donante o l’assenza di patti scritti per la restituzione.
La pronuncia del Tribunale di Vicenza n. 284/2025 fornisce insegnamento: il bonifico non è uno strumento idoneo per compiere una donazione di denaro ad un figlio. Infatti, quando l’attribuzione non è di modico valore ed è sorretta da causa donandi, la forma solenne dell’art. 782 c.c. è imprescindibile. In difetto, la donazione è nulla e segue l’obbligo di restituzione con interessi, anche a distanza di molti anni.
Per approfondimenti o consulenze su casi simili, il nostro Studio è a disposizione sia per valutare lo strumento più idoneo e progettare correttamente l’operazione (donazione diretta, indiretta o prestito) sia per agire tempestivamente per il recupero di eventuali donazioni nulle.
- “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione“. ↩︎
- “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita’. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e’ valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio“. ↩︎
- “La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicita’ deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante“. ↩︎



