Compenso del CTU tra scaglioni e vacazioni: il Tribunale di Venezia conferma il criterio tabellare
La recente pronuncia del Tribunale di Venezia del 20 agosto 2025 offre un’occasione utile per chiarire i criteri di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (CTU) in ambito penale, con particolare riferimento all’applicazione delle tariffe previste dal D.M. 30 maggio 2002 n. 182. Il caso, seguito dal nostro Studio, ha visto il riconoscimento del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in materia di compensi professionali, con implicazioni rilevanti sia per i professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria sia per le amministrazioni coinvolte.
Inquadramento normativo
La liquidazione del compenso del CTU si fonda sul Testo unico spese di giustizia (“TUSG”), che rinvia a tabelle ministeriali per onorari fissi, variabili e a tempo. In materia contabile, l’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 n. 182 prevede un onorario “a percentuale calcolato per scaglioni”, di regola commisurato al valore dell’oggetto della prestazione. La possibilità di ricorrere al criterio “a tempo” delle vacazioni ha carattere residuale e presuppone l’assenza di una specifica previsione tabellare, secondo un impianto già noto alla previgente L. 319/1980, art. 4. La cornice normativa è completata dagli artt. 50, 51 e 52 d.P.R. 115/2002: il primo sancisce la vincolatività delle tabelle, il secondo consente l’aumento sino al 20% in caso di urgenza, il terzo impone – in caso di ritardo – la riduzione di un terzo per gli onorari non a tempo e l’inapplicabilità delle prestazioni rese oltre termine per gli onorari a tempo.
Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha più volte affermato che, per le consulenze contabili, il criterio delle vacazioni è eccezionale rispetto all’onorario per scaglioni, ribadendo il necessario ancoraggio al valore nei casi tipizzati dalle tabelle. Tale approdo, già espresso da Cass. civ., Sez. II, n. 17333/2009 e n. 20116/2013, è stato assunto a parametro nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza veneziana del 2025
Profili applicativi e criticità ricorrenti
Nella prassi si registrano tre snodi problematici. Il primo riguarda la qualificazione dell’attività peritale: quando l’incarico ha natura contabile – come nelle verifiche di usurarietà su rapporti bancari o mutui – l’onorario va determinato ex art. 2 D.M. 182/2002 per scaglioni, e non per vacazioni. La ricostruzione alternativa, secondo cui l’entità dell’attività dipenderebbe dal numero di operazioni e dalla durata del rapporto più che dal valore, non supera il vincolo tabellare e non legittima, di per sé, l’opzione residuale “a tempo”.
Il secondo snodo è la gestione dell’urgenza. L’art. 51 TUSG consente l’aumento fino al 20% “se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato”. In presenza di una dichiarazione di urgenza espressa, l’aumento rientra nel perimetro applicativo del giudice e si giustifica alla luce della maggiore intensità prestazionale richiesta; nel caso in commento, l’urgenza è stata riconosciuta e l’aumento applicato in misura massima.
Il terzo profilo concerne il ritardo nel deposito dell’elaborato. L’art. 52, comma 2, TUSG introduce una sanzione legale: per gli onorari a tempo non si considerano le prestazioni oltre termine; per gli altri onorari si applica la riduzione fissa di un terzo. La giurisprudenza ha escluso margini di graduazione del taglio, anche in caso di ritardi minimi, proprio per prevenire dilatazioni processuali. La posizione è stata ribadita da Cass. civ., n. 22621/2019 e richiamata sia nel provvedimento del 2021 sia, in positivo, nella sentenza del 2025 per determinare il quantum finale.
Orientamenti giurisprudenziali e prassi
L’orientamento maggioritario della Cassazione ritiene applicabile il criterio percentuale per scaglioni nelle consulenze contabili, con residualità delle vacazioni. Il principio, cristallizzato nelle sentenze n. 17333/2009 e n. 20116/2013, è stato espressamente ripreso nel giudizio di rinvio definito dal Tribunale di Venezia nel 2025, a seguito dell’ordinanza di accoglimento della Suprema Corte del 2 febbraio 2025, che ha cassato l’ordinanza veneziana del 2021. Anche sul fronte del ritardo, la lettura restrittiva sulla possibilità di deroga alla riduzione di un terzo, affermata da Cass. n. 22621/2019, costituisce parametro di legalità vincolante per il giudice del rinvio.
Nella prassi degli Uffici giudiziari, l’errore più frequente consiste nel ritenere che il magistrato possa liberamente scegliere tra tabelle e vacazioni in base alle caratteristiche del caso concreto. Al contrario, il potere discrezionale si esercita “dentro” le tabelle – ai fini della scelta tra minimi e massimi, alla luce della difficoltà, completezza e pregio della prestazione – non già “fuori” dalle tabelle, salvo lacune normative non ravvisabili nelle consulenze contabili. La sentenza veneziana dell’agosto 2025, con la conseguente riliquidazione (in aumento) in favore del CTU, rimette in asse la prassi locale con l’indirizzo di legittimità.
La pronuncia in commento
All’esito del giudizio, curato dal nostro Studio, il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, con la sentenza 20 agosto 2025 n. 4061, ha accolto l’opposizione del perito avverso il decreto del Pubblico Ministero. Il Magistrato, infatti, aveva liquidato il compenso per un incarico contabile, volto a verificare l’eventuale usurarietà di un contratto di mutuo, facendo uso del criterio delle vacazioni: così facendo, l’importo riconosciuto al Cosulente era ridotto di oltre il 40% rispetto ai valori minimi di cui al Decreto Ministeriale sopra richiamato. La vicenda aveva conosciuto un primo rigetto in sede di merito, con ordinanza del 30 dicembre 2021, poi cassata dalla Suprema Corte con ordinanza del 2 febbraio 2025, con rinvio a diverso magistrato.
In ossequio al principio di diritto tracciato in sede di legittimità, il giudice del rinvio ha applicato l’art. 2 D.M. 182/2002, ritenendo che l’onorario dovesse essere calcolato per scaglioni. Ha quindi determinato un compenso in misura intermedia tra minimo e massimo, con aumento del 20% ai sensi dell’art. 51 TUSG per l’urgenza dichiarata, e ha successivamente operato la riduzione di un terzo ex art. 52 TUSG per il ritardo nel deposito della relazione, come sanzione non graduabile. L’importo finale ottenuto dallo studio è stato pari a poco meno del triplo di quello originariamente liquidato, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese per il primo giudizio, per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio.
Il passaggio in Cassazione si è rivelato determinate: la Corte, infatti, ha ribadito che “nel sistema del d.P.R. 115/2002 e ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30.5.2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni”, con carattere residuale del criterio per vacazioni, richiamando precedenti conformi. Il Tribunale di Venezia si è attenuto a tale principio, riformando il precedente assetto liquidatorio e riallineando la prassi alla cornice normativa e giurisprudenziale.
Conclusioni
La sentenza fornisce un criterio chiaro per la liquidazione del compenso del CTU in ambito contabile: scaglioni ex art. 2 D.M. 182/2002 quale regola, aumento per urgenza ove dichiarata e, in caso di ritardo, applicazione del “taglio” del terzo. Per tutti i cittadini e le imprese che vedono svolgere una CTU in sede giudiziale, questa pronuncia si traduce in una garanzia di maggiore prevedibilità dei costi e, per gli Ausiliari del magistrato, nella certezza di un compenso equo.
Dal punto di vista operativo, quindi, è consigliabile per il CTU pianificare la gestione dei termini, predisporre tempestivamente istanze di proroga quando occorra e, in caso di liquidazione “a vacazioni” in fattispecie per le quali siano previste tabelle a scaglioni, valutare tempestivamente i presupposti per impugnare il decreto di liquidazione.
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