Danno cagionato da animale: responsabilità e risarcimento per i danneggiati
La responsabilità per i danni causati da animali è un tema di grande interesse, soprattutto per coloro che si trovano coinvolti in incidenti con animali domestici o selvatici. Nel nostro ordinamento, la normativa di riferimento è l’art. 2052 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell’animale. Questo articolo chiarisce che il proprietario è responsabile dei danni, a meno che non provi il cosiddetto “caso fortuito”.
Chi risponde del danno causato da un animale?
L’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un animale risponde dei danni da esso causati, anche se l’animale è fuggito o smarrito. Non è necessaria la prova di una colpa del proprietario: il semplice fatto che l’animale abbia causato un danno è sufficiente per far scattare la responsabilità oggettiva.
Questo principio trova una delle sue basi nel più ampio contesto della responsabilità civile, dove il concetto di custodia assume un ruolo centrale. Infatti, se l’animale è affidato temporaneamente a un’altra persona, anche quest’ultima può essere chiamata a rispondere per i danni causati.
Quando si applica l’art. 2043 c.c.?
Accanto alla responsabilità oggettiva dell’art. 2052 c.c., può concorrere una responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. In questo caso, il danneggiato dovrà dimostrare che il soggetto responsabile ha agito con dolo o colpa. Ad esempio, se l’animale è stato lasciato incustodito o in una situazione che rappresentava un evidente pericolo, potrebbe configurarsi una responsabilità per colpa.
La giurisprudenza in tema di danni causati da animali
La Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha ribadito che la responsabilità per danni causati da animali è di natura alternativa. Ciò significa che, in alcune circostanze, potrebbe essere applicabile sia l’articolo 2052 c.c. che l’art. 2043 c.c., a seconda delle specificità del caso.
Ad esempio, in una recente sentenza (Cass., 17307/2024), la Corte ha chiarito che, oltre al proprietario, può essere ritenuto responsabile anche chi si serve dell’animale in un momento specifico, come nel caso di un cane utilizzato per la guardia in un esercizio commerciale. In situazioni di questo tipo, il giudice può valutare l’applicabilità delle diverse norme sulla base dei fatti acquisiti nel processo, un principio noto come jura novit curia.
Cosa fare se si subisce un danno causato da un animale?
Se si subisce un danno da un animale, è essenziale raccogliere subito le prove dell’accaduto. Fotografie, testimonianze e referti medici possono essere determinanti per ottenere un risarcimento. Il proprietario dell’animale, come abbiamo visto, è responsabile per i danni, a meno che non riesca a dimostrare il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e non evitabile.
Inoltre, è possibile che altri soggetti, come ad esempio chi temporaneamente si prende cura dell’animale, possano essere coinvolti nella responsabilità. In questi casi, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità civile per valutare tutte le opzioni legali e ottenere il giusto risarcimento.
Conclusioni
La responsabilità per danni causati da animali rappresenta un ambito complesso del diritto civile, in cui si intrecciano norme sulla custodia e principi di responsabilità oggettiva e per colpa.
Avv. Maria Francesca Iannaci
Avv. Stefano De Navasquez


