L’apertura della liquidazione controllata determina l’interruzione automatica del processo, grazie al rinvio espresso dell’art. 270 CCII all’art. 143 CCII. L’effetto si produce ope legis, anche se la parte è contumace, e rende nulli gli atti compiuti dopo l’evento interruttivo fino alla riassunzione. La giurisprudenza recente (Trib. Trani 781/2025; Cass. 22566/2024; Cass. 6642/2024; Cass. 30785/2023) conferma la necessità che il liquidatore subentri nei giudizi riguardanti rapporti compresi nella procedura, con rilevanti implicazioni in termini di legittimazione e integrità del contraddittorio.