Liquidazione controllata e interruzione automatica dei processi
L’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato può comportare un problema immediato di coordinamento con i giudizi pendenti relativi ai rapporti patrimoniali del debitore. Il tema centrale è se l’interruzione del processo operi automaticamente – in modo analogo a quanto previsto per la liquidazione giudiziale – o se richieda una specifica dichiarazione del giudice. Il recente intervento del legislatore sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e l’elaborazione giurisprudenziale che ne è seguita consentono oggi di affermare che l’interruzione ha natura automatica anche nella liquidazione controllata, sulla base di un rinvio espresso all’art. 143 CCII, e non più solo in via interpretativa.
Inquadramento normativo: rapporti processuali e procedure concorsuali
Nel sistema del Codice della crisi, la regola base in tema di rapporti processuali è contenuta nell’art. 143 CCII, dettato per la liquidazione giudiziale. La norma stabilisce, da un lato, che nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore, e, dall’altro, che l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo, con decorrenza del termine per la riassunzione dal momento in cui l’interruzione viene dichiarata dal giudice.
Si tratta di una disciplina che coniuga lo “spossessamento” sostanziale del debitore con la sostituzione processuale del curatore: il debitore perde la disponibilità dei beni e, parallelamente, la capacità di stare in giudizio nelle controversie riguardanti tali rapporti, che sono assorbiti nella procedura collettiva. L’interruzione opera come meccanismo di adeguamento del processo pendente alla sopravvenienza della procedura concorsuale, imponendo una “pausa” per consentire l’ingresso del curatore e la riassunzione nei suoi confronti.
Per lungo tempo e nella vigenza della L. 3/2012, per le procedure da sovraindebitamento, il problema è stato proprio l’assenza di un’espressa disciplina sui rapporti processuali pendenti, colmata in parte dalla giurisprudenza in via analogica rispetto al fallimento. Con l’introduzione organica della liquidazione controllata nel Titolo V del CCII, l’assetto normativo è stato riordinato e, da ultimo, reso esplicito il rinvio alle regole della liquidazione giudiziale.
La liquidazione controllata e il rinvio espresso all’art. 143 CCII
La disciplina della liquidazione controllata è contenuta nel Titolo V del CCII: l’art. 268 definisce in termini generali la procedura, destinata al debitore in stato di sovraindebitamento, con soglia minima per i debiti in caso di domanda del creditore e con la necessaria verifica, da parte dell’OCC, della possibilità di acquisire attivo distribuibile.
Il punto decisivo, ai fini dei rapporti processuali, è tuttavia l’art. 270 CCII, che disciplina l’apertura della liquidazione controllata. Dopo aver regolato contenuto e effetti della sentenza di apertura, la norma prevede oggi, al comma 5, che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 142 e 143, nonché gli artt. 150 e 151, estendendo così alla liquidazione controllata la disciplina degli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore, sui rapporti processuali e sulle azioni esecutive individuali.
Ne consegue che l’interruzione del processo, pur disposta in riferimento alla liquidazione giudiziale dall’art. 143, si applica alla liquidazione controllata non per effetto di un semplice ragionamento analogico, ma in virtù di un rinvio espresso contenuto nel CCII. Il rinvio è “recettizio” e selettivo: riguarda gli articoli indicati, “in quanto compatibili”, sicché occorre verificare, caso per caso, la compatibilità strutturale della regola con le caratteristiche della procedura da sovraindebitamento. Nel caso dell’interruzione automatica del processo, la compatibilità è evidente, proprio perché la liquidazione controllata realizza, rispetto ai rapporti patrimoniali del debitore, una concentrazione concorsuale analoga a quella della liquidazione giudiziale, sia pure limitata a categorie soggettive diverse (consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, ecc.). Il legislatore ha così recepito in via testuale un assetto che la dottrina e la giurisprudenza avevano già tendenzialmente riconosciuto, eliminando l’area di incertezza derivante dal ricorso alle sole categorie dell’analogia legis.
L’interruzione automatica del processo: natura, momento e termini di riassunzione
L’interruzione che discende dall’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, ha natura automatica. La norma prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo e che il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui l’interruzione viene dichiarata dal giudice. La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che l’evento interruttivo si verifica ope legis al momento dell’apertura della procedura; la dichiarazione del giudice ha funzione meramente ricognitiva e rileva solo quale dies a quo per il decorso del termine di cui all’art. 305 c.p.c.
Il Tribunale di Trani, nella Sentenza 28 luglio 2025, n. 781, ha valorizzato il rinvio dell’art. 270 all’art. 143 CCII. Il Tribunale ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata determina automaticamente l’interruzione del processo (a prescindere dalla comunicazione formale dell’evento) e che tale effetto si produce anche se la parte è contumace, con esclusione dell’applicazione dell’art. 300, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice pugliese ha quindi richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 298 e 156 c.p.c. per affermare la nullità degli atti processuali compiuti dopo il verificarsi dell’evento interruttivo e prima della riassunzione, dichiarando la nullità della rinuncia agli atti e della relativa accettazione intervenute dopo la sentenza di apertura della liquidazione controllata. La stessa decisione chiarisce come si coordina l’automatismo dell’interruzione con la possibilità di prosecuzione del giudizio ad opera del liquidatore. Quest’ultimo, intervenuto nel processo ai sensi dell’art. 274 CCII e autorizzato dal giudice delegato, è legittimato a proseguire il giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., subentrando alla parte originaria. In tal caso, la domanda in prosecuzione è ritenuta tempestiva proprio in quanto il termine di cui all’art. 305 c.p.c. non è ancora iniziato a decorrere, non essendo stata emessa la dichiarazione giudiziale di interruzione, sebbene l’interruzione operi di diritto fin dalla data di apertura della procedura.
Orientamenti della Corte di cassazione e coordinamento con il giudizio di legittimità
L’interpretazione adottata dal Tribunale di Trani si inserisce in un quadro giurisprudenziale di legittimità che ha già chiarito la portata dell’art. 143 CCII in tema di interruzione automatica del processo in caso di fallimento o liquidazione giudiziale. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 8 agosto 2024, n. 22566, in materia tributaria, ha ribadito che l’apertura del fallimento (e, oggi, della liquidazione giudiziale) determina l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 143 CCII, con perdita da parte del fallito della capacità di stare in giudizio e necessità che il curatore si avvicendi nei giudizi promossi prima della procedura, riassumendoli o comunque partecipandovi quale unico legittimato.
Le pronunce della Cassazione confermano, sotto diversi profili, la centralità del principio di interruzione automatica e il ruolo del curatore (o del liquidatore) quale soggetto necessario nei giudizi che coinvolgono rapporti compresi nella massa. In particolare, l’ordinanza Sez. II, 6 novembre 2023, n. 30785 e la sentenza Sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642, si soffermano sulla peculiare posizione del curatore nel giudizio di legittimità, ribadendo che il fallimento sopravvenuto nel corso del giudizio di cassazione non comporta interruzione ex artt. 299 ss. c.p.c., trattandosi di processo dominato dall’impulso d’ufficio.
In tali decisioni si precisa che, una volta instaurato il giudizio di cassazione, il curatore non è legittimato a subentrare in luogo del fallito, che continua ad essere parte processuale; il curatore può tuttavia intervenire per tutelare gli interessi della massa, nei limiti delle facoltà difensive riconosciute dalla legge. Ne deriva che la regola dell’interruzione automatica, pur centrale nel giudizio di merito, non si estende al giudizio di legittimità, nel quale l’equilibrio tra impulso d’ufficio e diritto di difesa è realizzato attraverso la sopravvivenza della procura al difensore e la facoltà di intervento del curatore.
In prospettiva sistematica, questo dato conferma che l’interruzione automatica prevista dall’art. 143 CCII (e, per rinvio, dall’art. 270 per la liquidazione controllata) va letta in coordinamento con la disciplina codicistica delle singole fasi di giudizio: piena operatività nel merito, esclusione nell’impugnazione di legittimità, con l’unica eccezione del profilo soggettivo dell’intervento del curatore o del liquidatore.
Profili operativi: oneri delle parti, ruolo del liquidatore e gestione dei termini
Sul piano pratico, la qualificazione dell’interruzione come automatica e l’applicazione espressa dell’art. 143 CCII alla liquidazione controllata comportano alcune conseguenze rilevanti per i difensori e per il liquidatore.
Innanzitutto, l’apertura della liquidazione controllata comporta la perdita, da parte del debitore, della legittimazione a stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti compresi nella procedura, con subentro del liquidatore, che diviene l’unico soggetto legittimato a proseguire o iniziare tali azioni nell’interesse della massa. La mancata partecipazione del liquidatore a un giudizio definito in sua assenza può determinare un vizio di integrità del contraddittorio, con conseguente necessità di cassazione e rinvio per integrazione del contraddittorio.
In secondo luogo, occorre gestire correttamente i termini di riassunzione. L’interruzione opera automaticamente dalla data di apertura della procedura; tuttavia, il termine per la riassunzione decorre solo dalla dichiarazione di interruzione da parte del giudice, secondo quanto espressamente prevede l’art. 143 CCII. Fino a quel momento, il liquidatore può intervenire in giudizio e proseguirlo ex art. 300, comma 2, c.p.c., con domanda pienamente tempestiva, come riconosciuto dalla decisione di Trani, proprio perché il termine ex art. 305 c.p.c. non ha ancora iniziato a decorrere.
Infine, l’art. 274 CCII attribuisce espressamente al liquidatore il potere di esercitare (o, se pendenti, proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, colmando una lacuna evidenziata in passato dalla disciplina della legge n. 3/2012. Ne deriva che il liquidatore non solo è legittimato a subentrare nelle azioni revocatorie già promosse dal debitore o da un singolo creditore, ma può anche valorizzare l’interruzione automatica per neutralizzare atti processuali incompatibili con l’interesse concorsuale (come rinunce agli atti o transazioni non previamente coordinate con la procedura).
Conclusioni operative
L’assetto normativo e giurisprudenziale oggi consente di affermare che, in caso di apertura della liquidazione controllata, l’interruzione del processo opera automaticamente ex lege, sulla base del rinvio espresso dell’art. 270, comma 5, agli artt. 142 e 143 CCII. Non si è più in presenza di una semplice estensione analogica della disciplina della liquidazione giudiziale, bensì di un’applicazione diretta, sia pure mediata dal filtro della compatibilità. Per i difensori e per i liquidatori ciò implica la necessità di monitorare tempestivamente l’apertura della procedura, verificare l’eventuale pendenza di giudizi su rapporti patrimoniali del debitore, promuovere o proseguire tali giudizi nel rispetto del meccanismo di interruzione automatica e dei termini di riassunzione, nonché contestare la validità di atti processuali compiuti dopo l’evento interruttivo senza coinvolgimento della procedura.
In questa prospettiva, la corretta gestione dei rapporti processuali in caso di liquidazione controllata diventa uno snodo essenziale per la tutela della massa dei creditori e per la tenuta delle decisioni giudiziarie, anche alla luce delle esigenze di integrità del contraddittorio evidenziate dalla Corte di cassazione.




