Decreto ingiuntivo e fatture elettroniche: è ancora necessario l’estratto dei registri IVA?
L’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica dal 2019 e il successivo “Correttivo” alla c.d. Riforma Cartabia hanno riaperto una questione molto pratica per chi si occupa di recupero crediti: è possibile ottenere un decreto ingiuntivo fondato sulle sole fatture elettroniche, senza depositare l’estratto autentico dei registri IVA? Il nuovo testo dell’art. 634 c.p.c., novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, offre oggi una risposta tendenzialmente positiva, ma non priva di condizioni e cautele operative. L’obiettivo di questo approfondimento è chiarire il quadro normativo e giurisprudenziale e indicare, in concreto, come strutturare la domanda monitoria basata sulle sole fatture elettroniche.
Il nuovo quadro normativo della prova scritta nel procedimento monitorio
Il procedimento per decreto ingiuntivo continua a poggiare sul presupposto tradizionale della prova scritta del credito, richiesto dall’art. 633 c.p.c. e specificato dall’art. 634 c.p.c. La norma individua le scritture idonee a sorreggere la domanda monitoria, distinguendo tra prova scritta “tipica” (polizze, promesse unilaterali, telegrammi) e scritture contabili per determinate categorie di crediti.
Per effetto del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, l’art. 634, comma 2, c.p.c. è stato modificato in due passaggi. In primo luogo, è stata eliminata ogni menzione alla bollatura e vidimazione delle scritture contabili, sostituita dal riferimento a scritture tenute nel rispetto della legge, anche tramite strumenti informatici. In secondo luogo – ed è il profilo che qui interessa – si è inserito un periodo aggiuntivo secondo cui, per i crediti relativi a somministrazioni di merci o denaro e prestazioni di servizi rese da imprenditori commerciali o lavoratori autonomi, costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
La norma non richiede più che la prova scritta consista necessariamente negli estratti autentici delle scritture contabili; questi restano certamente idonei, ma si affiancano oggi, sul medesimo piano, alle fatture elettroniche emesse e veicolate attraverso lo SDI. Il legislatore valorizza così la natura di “duplicato informatico” delle fatture elettroniche, formato e conservato secondo le regole tecniche della fatturazione elettronica e del Codice dell’amministrazione digitale.
Ne consegue che, all’interno dell’ambito oggettivo e soggettivo delineato dal comma 2, la fattura elettronica SDI diviene, ex lege, documento sufficiente a integrare la prova scritta per l’emissione del decreto ingiuntivo, senza che vi sia più una pregiudiziale necessità di ricorrere all’estratto notarile dei registri IVA.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il perimetro della nuova disciplina resta quello classico del secondo comma dell’art. 634 c.p.c.: crediti relativi a somministrazioni di merci o di denaro e a prestazioni di servizi rese da imprenditori commerciali o lavoratori autonomi, anche nei confronti di soggetti non imprenditori. La fattura elettronica è quindi prova scritta tipicamente idonea per tali rapporti sinallagmatici continuativi o di scambio.
Resta invece impregiudicata la disciplina per altre tipologie di crediti, rispetto alle quali la fattura elettronica potrà operare solo come prova scritta “atipica” ed ulteriore, secondo la lettura ampia da tempo accolta in giurisprudenza, ma senza il crisma di tipicità conferito dal nuovo comma 2.
Dal contrasto giurisprudenziale all’intervento del correttivo Cartabia
Prima dell’intervento legislativo, la giurisprudenza di merito si era divisa sull’idoneità della fattura elettronica a sostituire l’estratto autentico dei registri contabili. Da un lato, varie decisioni avevano riconosciuto che il file nativo in formato .xml, veicolato tramite SDI, costituisce un duplicato informatico immodificabile, idoneo a comprovare il credito ai fini monitori, rendendo superfluo il deposito dell’estratto notarile.
Dall’altro, una parte della giurisprudenza ha continuato a valorizzare la ratio tradizionale dell’art. 634 c.p.c., ritenendo che la “contabilità ordinata”, attestata dal pubblico ufficiale, rappresenti un indice di affidabilità del creditore che non può essere sostituito dalla sola fattura, seppur elettronica.
Il “Correttivo Cartabia” interviene esattamente su questo terreno di conflitto. In linea con quanto evidenziato dalla dottrina, l’introduzione del nuovo periodo nel comma 2 ha la funzione dichiarata di superare il contrasto giurisprudenziale e di semplificare l’accesso al monitorio, riconoscendo alla fattura elettronica valore probatorio autonomo ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.
L’espresso riferimento alle fatture trasmesse attraverso lo SDI consente di valorizzare, sul piano probatorio, le garanzie di autenticità e immodificabilità proprie del sistema, senza più dipendere, almeno in sede inaudita altera parte, dalla dimostrazione notarile della corretta tenuta dei registri IVA.
Decreto ingiuntivo fondato sulle sole fatture elettroniche: condizioni e limiti
Alla luce del nuovo art. 634 c.p.c., è oggi legittimo impostare il ricorso per decreto ingiuntivo fondando la prova scritta esclusivamente sulle fatture elettroniche SDI, senza allegare l’estratto autentico dei registri IVA, purché ricorrano alcune condizioni.
Anzitutto, il credito deve rientrare nell’area tipica del comma 2 (somministrazioni e prestazioni di servizi rese da imprenditori o lavoratori autonomi). In secondo luogo, il ricorrente deve produrre in giudizio la fattura elettronica nel suo formato nativo o comunque in modo da dimostrarne la provenienza e l’avvenuta trasmissione tramite SDI. La dottrina e la prassi consigliano, a questo fine, di allegare non solo il file .xml, ma anche le ricevute di consegna o di scarto rilasciate dal sistema.
In un contesto di processo civile telematico, ciò si traduce nell’allegazione al ricorso di un archivio contenente il file nativo della fattura elettronica, con eventuale copia leggibile (pdf) a fini di mera agevole consultazione da parte del giudice. Il dato determinante, ai fini dell’idoneità probatoria, resta tuttavia la riferibilità della fattura al circuito SDI, non la forma grafica della copia.
Resta fermo che la fattura elettronica deve essere coerente con il credito azionato in termini di importi, causale e controparti contrattuali. In presenza di più fatture relative al medesimo rapporto, potrà essere opportuno selezionare quelle strettamente rappresentative del credito residuo, in modo da evitare sovrapposizioni tra parziali pagamenti, note di credito e addebiti successivi.
Il rapporto con i registri IVA e la “dematerializzazione” della contabilità
La scelta legislativa di riconoscere autonomia probatoria alle fatture elettroniche si inserisce in un più ampio percorso di dematerializzazione della contabilità. La disciplina della fatturazione elettronica e dei registri IVA precompilati ha progressivamente ridotto la centralità dei registri cartacei tradizionali, prevedendo forme di esonero o sostituzione tramite sistemi informatici, almeno per chi si avvale pienamente dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
In tale contesto, continuare a subordinare l’accesso al decreto ingiuntivo alla predisposizione di un estratto notarile delle scritture contabili – spesso redatte solo per esigenze probatorie e non più fisiologicamente tenute – avrebbe rischiato di tradursi in un aggravio formale non coerente con il nuovo assetto normativo. Il legislatore ha dunque preferito valorizzare direttamente il flusso digitale certificato che fa capo allo SDI.
Ciò non significa, tuttavia, che gli estratti autentici dei registri contabili abbiano perso qualunque funzione. Essi restano una prova scritta tipica alternativa, che può essere utilmente impiegata nei casi in cui la struttura dei rapporti, la vetustà del credito o la presenza di contestazioni complesse suggeriscano di rafforzare il quadro probatorio già in sede monitoria.
Conclusioni
Il nuovo art. 634 c.p.c. consente oggi, in via generale, di chiedere un decreto ingiuntivo fondato sulle sole fatture elettroniche trasmesse tramite SDI, senza la necessità di depositare l’estratto autentico dei registri IVA, quando il credito rientra nelle tipologie previste dal comma 2. Si tratta di un significativo alleggerimento degli oneri documentali per imprese e professionisti, coerente con la digitalizzazione della contabilità e del processo civile.
Sul piano operativo, è prudente continuare a curare con attenzione la coerenza tra fatture, contratto e flussi di pagamento; conservare in modo ordinato i file .xml e le ricevute SDI; valutare caso per caso se affiancare alle fatture altre prove documentali, soprattutto quando il rapporto sostanziale presenti elementi di frizione.
Se si è titolari di un credito fondato su fatture elettroniche non pagate, è opportuno valutare con tempestività la strada del monitorio, anche alla luce delle novità introdotte dal correttivo Cartabia, per prevenire il deterioramento del rapporto commerciale e l’aggravarsi dell’esposizione.





