L’ATP acquisito al processo è utilizzabile anche nei confronti di chi non ha partecipato all’istruzione preventiva
La questione della efficacia probatoria dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) nei confronti di soggetti rimasti estranei al relativo procedimento di istruzione preventiva si pone con particolare frequenza nelle controversie a struttura plurisoggettiva, spesso caratterizzate da chiamate in manleva a catena. La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 342 del 7 gennaio 2026, affronta e risolve il punto con motivazione analitica, confermando che la relazione conclusiva dell’ATP, una volta ritualmente acquisita al materiale probatorio del giudizio di cognizione, entra a far parte delle risultanze valutabili nei confronti di tutte le parti in causa, indipendentemente dalla loro partecipazione al procedimento ante causam. Il principio si inserisce in un quadro giurisprudenziale già delineato, ma acquista nuova nitidezza in un contesto in cui il giudice del rinvio aveva adottato una soluzione opposta, generando una contraddizione logica che la Cassazione smonta con argomentazioni di ampio respiro.
Il caso: una filiera produttiva a quattro anelli e tre gradi di chiamata in manleva
Un consumatore aveva acquistato un motociclo e, a distanza di circa due anni, aveva subito la rottura della catena di trasmissione con gravi danni al motore. Esperito un accertamento tecnico preventivo ante causam — nel quale era stata coinvolta soltanto la società venditrice — il perito aveva ricondotto il guasto a un difetto costruttivo. Il consumatore aveva poi convenuto in giudizio il venditore, che aveva a sua volta chiamato in manleva il produttore del veicolo; questi aveva esteso la chiamata al fornitore del componente difettoso, il quale aveva infine evocato in causa il produttore della catena di trasmissione.
Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda risarcitoria del consumatore per € 5.538,99, ma aveva respinto tutte le domande di manleva a catena, rilevando tra l’altro l’intervenuta decadenza dalla garanzia. La Corte d’Appello aveva confermato. In sede di primo ricorso per cassazione, la Corte aveva accolto i motivi del venditore finale, fissando principi interpretativi sull’art. 131 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) in materia di diritto di regresso. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d’Appello di Perugia aveva nuovamente respinto le domande di manleva, questa volta sul presupposto che la relazione ATP non potesse essere utilizzata nei confronti dei soggetti che non vi avevano partecipato.
Il vizio logico del giudice del rinvio: prova “utile” per alcuni e tamquam non esset per gli altri
La ratio decidendi adottata dalla Corte d’Appello in sede di rinvio si fondava su un assunto comune nelle difese svolte dalle parti convenute in manleva: la relazione depositata in sede di ATP sarebbe una prova inutilizzabile nei confronti delle parti che non vi avevano preso parte, pur essendo pienamente valida e rilevante nei confronti di chi vi aveva partecipato.
La Cassazione ha messo in luce la contraddizione interna di questo ragionamento: ammettere che un elemento di prova possa fondare il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità di talune parti e poi trattarlo tamquam non esset nei rapporti con altre parti del medesimo giudizio viola il principio di acquisizione probatoria, che impedisce di utilizzare selettivamente le prove già entrate nel processo (cfr. Cass. n. 5980/1998; Cass. n. 23286/2024). Non si trattava, peraltro, di una situazione in cui le imprese della filiera fossero rimaste estranee al giudizio di cognizione: tutte erano costituite come parti nel processo e avevano avuto la possibilità di interloquire sulla relazione tecnica nel corso dei vari gradi di merito.
La decisione: efficacia erga partes dell’ATP ritualmente introdotto nel giudizio di cognizione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Il principio di diritto affermato è che la relazione conclusiva dell’ATP, ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio ed è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nei confronti di tutte le parti del processo, anche di quelle che non hanno partecipato al procedimento di istruzione preventiva ex artt. 696 e ss. c.p.c.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 18567/2018; Cass. n. 8459/2020; Cass. n. 25162/2020; Cass. n. 8496/2023; Cass. n. 13229/2015; Cass. n. 31312/2021) per ribadire che la relazione di ATP espletato ante causam costituisce un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e che, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, rientra nel novero delle prove atipiche ammissibili nell’ordinamento processuale civile, improntato al principio del libero convincimento del giudice. L’assenza di una disposizione analoga a quella dell’art. 191 c.p.p. — che nel processo penale sancisce l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge — conferma che nel rito civile le prove atipiche sono ammissibili purché il contraddittorio sia garantito dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (Cass. n. 8459/2020).
Nel caso di specie, tutte le imprese coinvolte nella produzione e vendita del motociclo erano parti nel giudizio di cognizione in cui era stato prodotto l’ATP. Indipendentemente dalla partecipazione al procedimento ante causam, ciascuna aveva avuto modo di interloquire sulla relazione tecnica, di sollevare contestazioni e di richiedere approfondimenti istruttori nel pieno rispetto dei diritti di difesa e di contraddittorio nei vari gradi del giudizio di merito.
Dove si realizza davvero il contraddittorio sull’ATP: partecipazione al processo, non al procedimento
Un aspetto centrale della motivazione riguarda la sede in cui si esercitano i diritti di difesa e di contraddittorio rispetto alla relazione di ATP. La Corte chiarisce che tali diritti non si esauriscono con la partecipazione al procedimento di istruzione preventiva, e che il contraddittorio è garantito, per tutte le parti del giudizio di cognizione, nell’ambito del processo di merito. Quest’ultimo offre a ciascuna parte tutti gli strumenti processuali per contestare l’attendibilità e la concludenza della relazione tecnica: richiedere una consulenza tecnica d’ufficio, depositare osservazioni tecniche di parte, articolare ulteriori mezzi istruttori in relazione ai presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento delle domande avversarie.
La parte che non ha partecipato all’ATP ante causam non può, pertanto, limitarsi a eccepirne la mera inutilizzabilità nei propri confronti: tale impostazione è destinata a essere disattesa. L’onere difensivo consiste nel prendere posizione nel merito, contrastando la relazione tecnica con gli strumenti processuali disponibili. Correlativamente, il giudice non può rigettare una domanda per carenza di prova richiamando la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento ATP, quando quella stessa relazione sia già ritualmente acquisita al processo e non sia stata specificamente contestata dalla parte interessata. La sentenza sottolinea altresì che la valutazione sul peso da attribuire all’esito dell’ATP rimane esercizio del potere di apprezzamento del materiale probatorio riservato ai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Gestire l’ATP in giudizi con pluralità di parti: profili critici e scelte strategiche
Il principio consolidato dalla sentenza n. 342/2026 impone ai difensori di ripensare la propria strategia processuale nelle controversie che coinvolgono filiere contrattuali o catene di manleva. Chi si trova convenuto in un giudizio nel quale sia stata prodotta una relazione ATP svolta senza la propria partecipazione non può affidarsi alla sola eccezione di inutilizzabilità nei propri confronti: come chiarito dalla Corte, quella difesa è priva di fondamento se la relazione è già ritualmente acquisita al processo di cognizione e tutte le parti hanno avuto modo di contraddire nel merito.
Sul versante opposto, la parte che promuove un ATP ante causam dovrebbe valutare attentamente l’opportunità di estendere il contraddittorio già in quella fase a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel futuro giudizio: farlo consolida sin dall’origine la forza persuasiva della relazione tecnica e riduce l’esposizione a successive contestazioni sulla sua attendibilità. Qualora non sia stato possibile — o non sia stato conveniente — estendere il contraddittorio all’ATP, la parte interessata deve in ogni caso procedere alla rituale introduzione della relazione nel giudizio di cognizione e presidiare sin dalla prima udienza il corretto inserimento del documento nel fascicolo istruttorio.






