Pignoramento immobiliare e canoni già assegnati: l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. come argine invalicabile
La coesistenza di più procedure esecutive parallele sullo stesso debitore — e, più precisamente, sull’insieme dei cespiti che compongono il suo patrimonio — genera conflitti di non agevole soluzione quando l’oggetto di ciascuna procedura non coincide del tutto, ma si sovrappone parzialmente. È questo il terreno su cui si è mosso di recente il Giudice di legittimità, chiamato a definire le regole del conflitto tra il creditore che, all’esito di un’espropriazione presso terzi, ha ottenuto l’assegnazione dei canoni di locazione di un immobile, e il creditore che successivamente ha intrapreso l’espropriazione di quell’immobile.
La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 17195/2025, ha colto l’occasione per enunciare, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., un principio di diritto nell’interesse della legge su una questione «inedita, nei suoi esatti termini, nella giurisprudenza di legittimità», suscettibile di ripercuotersi in modo significativo sulla prassi delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari. Il presente commento ne illustra i presupposti sistematici, il percorso argomentativo e le implicazioni operative per il professionista legale e per il gestore di procedure concorsuali o esecutive.
Canoni di locazione come frutti civili e come credito autonomamente pignorabile
Il punto di partenza è un dato normativo che la giurisprudenza ha da tempo interiorizzato: il corrispettivo delle locazioni costituisce frutto civile della cosa ai sensi dell’art. 820, terzo comma, cod. civ., e in quanto tale si estende, per effetto dell’art. 2912 cod. civ., al vincolo del pignoramento praticato sull’immobile locato. Ne deriva che il creditore che aggredisce esecutivamente un bene immobile dato in locazione acquista, in linea di principio, anche il controllo sui canoni correnti e futuri, senza necessità di avviare una separata procedura presso il conduttore-terzo debitore.
Questo assetto, tuttavia, riflette solo una delle due facce del fenomeno. I canoni di locazione sono, al tempo stesso, un’entità giuridica autonoma: il credito alla loro percezione ben può essere oggetto di un separato atto di disposizione — sia negoziale sia coattivo — e, in particolare, di un pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. La pignorabilità abbraccia anche i canoni non ancora scaduti, in applicazione del principio, oggi diritto vivente, secondo cui il pignoramento può riguardare crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico già identificato ed esistente. A ciò si aggiunge il puntuale riferimento positivo dell’art. 72 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — norma dettata per la riscossione coattiva a mezzo ruolo ma espressiva di un principio generale, estensibile anche alle espropriazioni di diritto comune — ai «fitti e pigioni a scadere alle rispettive scadenze».
La duplice natura dei canoni — frutto civile dell’immobile e bene-credito autonomamente disponibile — è la premessa logica del conflitto che si consuma quando, su quegli stessi canoni, si esercitano pretese esecutive da direzioni diverse: l’una, nel contesto dell’espropriazione presso terzi; l’altra, come conseguenza dell’espropriazione immobiliare.
L’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.: struttura e effetto traslativo immediato
Prima di analizzare il conflitto, è necessario comprendere la natura e gli effetti dell’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. al termine della procedura espropriatoria presso terzi. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità è, da tempo risalente, univoca: l’ordinanza opera quale peculiare modalità di soddisfazione delle pretese del creditore procedente, realizzando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio intercorrente tra il debitore esecutato e il terzo pignorato. In forza di essa, secondo uno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito, il creditore assegnatario subentra nel diritto spettante al debitore esecutato nei confronti del terzo, con conseguente obbligo di quest’ultimo di adempiere esclusivamente in favore del nuovo titolare del credito.
La pronuncia in commento precisa e sviluppa tale costruzione con un’affermazione importante: la vicenda traslativa del credito staggito si verifica illico et immediate al momento dell’emanazione dell’ordinanza, con produzione di due effetti speculari. Per un verso, il bene-credito entra nel patrimonio dell’assegnatario sino a concorrenza dell’importo occorrente a soddisfare la pretesa azionata in executivis. Per l’altro, e nella stessa misura, il medesimo credito fuoriesce immediatamente dal patrimonio del debitore esecutato, anche quando si tratti di canoni futuri e non ancora maturati. La circostanza che i frutti civili si acquistino «giorno per giorno» ai sensi dell’art. 821, terzo comma, cod. civ. non costituisce ostacolo a questo effetto traslativo: tale disposizione disciplina il momento dell’acquisto del frutto da parte del titolare del bene fruttifero, ma non richiede, ad ogni scadenza, un nuovo accertamento sulla continuità di quella titolarità.
La struttura logica dell’assegnazione pro solvendo — che la Cassazione ribadisce — si caratterizza per la scissione tra momento depauperativo-traslativo (emissione del provvedimento) e momento satisfattivo (adempimento del terzo). Il credito del debitore nei confronti del terzo esce dal suo patrimonio alla pronuncia dell’ordinanza; la pretesa del creditore assegnatario nei confronti del proprio originario debitore si estingue solo quando il terzo paga. È questa dissociazione temporale tra i due effetti che rende il meccanismo tanto potente quanto, a prima lettura, controintuitivo per i creditori sopravvenuti.
Due scenari a confronto: quale procedura è stata avviata per prima?
Il cuore del problema interpretativo risiede nel momento cronologico relativo delle due procedure esecutive. La Cassazione, nella pronuncia in esame, si pone in dialogo con il proprio precedente del 30 aprile 2024, n. 11698, che aveva affrontato la fattispecie simmetrica: l’espropriazione immobiliare avviata per prima, seguita dal pignoramento presso terzi dei canoni. In quel caso il criterio di raccordo individuato era stato quello della riunione delle due procedure davanti al giudice dell’espropriazione immobiliare, soluzione preferita in quanto maggiormente idonea a salvaguardare il corretto concorso tra i creditori. Il pignoramento successivo sui canoni veniva qualificato come intervento nella procedura immobiliare, con le conseguenti regole in materia di tempestività ex art. 564 cod. proc. civ. Fondamentale, però, la precisazione finale di quella pronuncia: la riunione delle due procedure era possibile solo finché l’espropriazione presso terzi fosse ancora pendente, e dunque non ancora conclusa con l’ordinanza di assegnazione.
Con Cass. n. 17195/2025 si affronta il caso inverso: l’ordinanza di assegnazione dei canoni è già stata pronunciata quando inizia l’espropriazione sull’immobile. In questo scenario, non vi è spazio per alcuna riunione, per la semplice ragione che la procedura espropriativa presso terzi non è più pendente: il credito è già uscito dal patrimonio del debitore. Il pignoramento immobiliare successivo colpisce l’immobile «privo» di quei frutti civili che sono stati previamente trasferiti all’assegnatario, non diversamente da quanto accade quando il debitore abbia compiuto atti dispositivi opponibili sulle pertinenze del bene.
La simmetria dei due arresti disegna, nel complesso, un sistema coerente: nella fase di pendenza delle due procedure, la riunione garantisce il concorso ordinato tra i creditori sotto la regia del giudice dell’esecuzione immobiliare; una volta che l’ordinanza di assegnazione è stata pronunciata, essa diviene un atto tendenzialmente stabile, che non può essere scalfito dall’iniziativa unilaterale di altri creditori.
Il principio di diritto enunciato nell’interesse della legge
Pur essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per vizio di notifica, la questione sottesa è stata giudicata di tale importanza – inedita nei suoi esatti termini e foriera di significative incertezze applicative – da meritare l’enunciazione del seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., su sollecitazione del Procuratore Generale:
«la pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni»
Il principio vincola gli organi delle future procedure ma, in quanto enunciato nell’interesse della legge, non produce effetti sui diritti delle parti nell’ambito del giudizio di legittimità conclusosi con la declaratoria di inammissibilità.
I limiti del principio: artt. 2812 e 2918 c.c., aperture dottrinali e il discrimine con la procedura concorsuale
La Cassazione ha precisato il perimetro del principio affrontando tre argomenti difensivi che la ricorrente aveva opposto. Il primo riguardava l’applicabilità degli artt. 2812 e 2918 cod. civ., che disciplinano l’opponibilità delle cessioni di canoni locatizi non ancora scaduti ai creditori ipotecari e a quelli chirografari agenti in executivis. La Corte ha escluso che tali norme trovino applicazione al caso dell’assegnazione coattiva, in quanto esse presuppongono la trascrivibilità nei pubblici registri dell’atto di disposizione, adempimento strutturalmente impossibile per il provvedimento giudiziale ex art. 553 c.p.c.
Le disposizioni in questione sono espressive di un regime di tutela del creditore contro gli atti di disposizione volontaria del debitore, che non è replicabile nel contesto delle espropriazioni singolari.
Il secondo argomento concerneva l’irrilevanza, nell’ambito del conflitto tra esecuzioni individuali, del principio di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal terzo assegnato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, ai sensi dell’art. 44 L.Fall. (oggi art. 144 CCII). La Cassazione ha respinto la tesi della ricorrente con un’argomentazione che riafferma la distinzione ontologica tra concorso formale nelle procedure collettive e concorso eventuale nelle esecuzioni singolari: la par condicio creditorum è un principio esclusivo delle procedure liquidatorie, estraneo all’ordinamento delle espropriazioni individuali, dove vige il primato di chi agisce per primo.
Gestire il conflitto tra procedure concorrenti: criteri decisionali e rischi da presidiare
L’applicazione pratica dei principi enunciati dalla Cassazione impone alcune riflessioni operative. Sul versante del creditore che gestisce o intende avviare un’espropriazione immobiliare, l’accertamento della pendenza di eventuali procedimenti di pignoramento presso terzi sui canoni di locazione dell’immobile — e, soprattutto, della già intervenuta emissione di un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. — diventa un passaggio preliminare ineludibile. Un custode giudiziario nominato in una procedura immobiliare che riscuota canoni già assegnati ad altro creditore non soltanto non acquisisce titolo valido su quelle somme, ma adotta un atto privo di base giuridica; e il giudice dell’esecuzione immobiliare che disponga in tal senso pur consapevole dell’ordinanza di assegnazione pregressa rischia di incorrere in una statuizione qualificabile come abnorme.
Sul versante opposto, il creditore che ha ottenuto l’assegnazione dei canoni dispone di uno scudo processuale particolarmente resistente. L’ordinanza ex art. 553 c.p.c. può essere contestata nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in difetto di tempestiva impugnazione, essa consolida i propri effetti e non può essere privata di efficacia da un successivo pignoramento, né da provvedimenti emessi in una diversa procedura esecutiva. Eventuali circostanze sopravvenute che abbiano carattere modificativo, impeditivo o estintivo dell’obbligo del terzo assegnato richiedono, per essere giuridicamente rilevanti, l’instaurazione di una separata azione di cognizione ordinaria volta ad accertare la liberazione del debitor debitoris.
Un’ulteriore cautela deve essere prestata nell’ipotesi in cui il ricorso all’espropriazione presso terzi sui canoni — avviata prima del pignoramento immobiliare — si riveli strumento di manovre elusive da parte del debitore in collusione con un creditore compiacente. In tale evenienza, la Cassazione ha richiamato la percorribilità, per i creditori danneggiati, dell’azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. o, ove ne ricorrano i presupposti, dell’azione di simulazione del credito azionato in executivis, ferma restando la legittimità di principio della condotta del creditore che si avvalga in buona fede del meccanismo delle esecuzioni singolari, nel quale prevale chi agisce per primo, salvo i privilegi di legge.
In una materia in cui la stratificazione delle procedure esecutive è ormai la norma più che l’eccezione, la pronuncia in esame offre coordinate di orientamento utili e attese.






