Quando il marito va in pensione: il TFR all’ex moglie e i possibili accordi tra coniugi
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma che il lavoratore matura durante il rapporto di lavoro e riceve alla cessazione dello stesso.
In caso di divorzio, una parte di questa indennità può rappresentare un elemento di tutela economica per l’ex coniuge, ma il diritto alla quota non è automatico e dipende da condizioni precise stabilite dalla legge e chiarite dalla giurisprudenza.
Secondo l’articolo 12‑bis della legge n. 898/1970, l’ex coniuge può avere diritto a una quota del TFR dell’altro solo se sussistono tre requisiti: deve essere titolare di assegno divorzile corrisposto periodicamente (non in unica soluzione), non deve essersi risposato, e il TFR deve essere percepito dopo la proposizione della domanda di divorzio — dies a quo consolidato in giurisprudenza, indipendentemente dalla data della sentenza.
La spettanza della quota si collega quindi al momento in cui il TFR diventa effettivamente esigibile, tipicamente al pensionamento del marito o al termine del rapporto di lavoro.
La quota spettante e il criterio di calcolo
La prassi consolidata, confermata da numerose sentenze, considera come parametro operativo il 40% del TFR maturato durante il matrimonio.
Un aspetto pratico rilevante: tale quota va calcolata sul TFR al netto delle imposte già applicate, poiché il coniuge obbligato non può essere tenuto a corrispondere somme su importi che non ha effettivamente incassato (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 24421/2013).
Per esempio, se il TFR netto maturato dal marito durante il matrimonio è pari a 60.000 euro, la quota spettante all’ex moglie sarà pari a circa 24.000 euro, indipendentemente dal TFR maturato successivamente alla separazione o al divorzio.
La questione del fondo pensione
Uno degli aspetti più delicati riguarda l’eventuale conferimento del TFR in un fondo pensione complementare.
Se il TFR è stato trasferito in un fondo prima del divorzio, non è più percepibile come somma liquida e l’ex moglie non può pretendere la quota sul totale originario, poiché il credito verso il datore di lavoro non esiste più.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025 ha chiarito in modo definitivo che l’art. 12 bis L. 898/1970 non si applica alle somme confluite in un fondo pensione complementare: tali somme mutano natura giuridica — da retributiva a previdenziale — e non vengono “percepite all’atto della cessazione del rapporto di lavoro” come richiesto dalla norma.
L’ex coniuge non vanta pertanto alcun diritto automatico sulla rendita o sul capitale erogati dal fondo.
Tali somme possono tuttavia rilevare ai fini della revisione dell’assegno divorzile o essere oggetto di specifico accordo consensuale tra le parti.
Accordi tra coniugi sulla quota di TFR
La legge non impedisce che i coniugi regolino preventivamente la questione del TFR in sede di separazione consensuale o di divorzio.
In tali accordi è possibile stabilire: che la quota di TFR spettante all’ex coniuge venga corrisposta direttamente al momento della percezione; la percentuale della quota, anche diversa dal 40%, purché entrambe le parti siano consenzienti; la modalità di pagamento, ad esempio in un’unica soluzione o dilazionata nel tempo; l’inclusione o esclusione di TFR già conferito a fondi pensione, stabilendo se e in quali condizioni l’ex coniuge potrà accedere a somme derivanti dalla previdenza complementare.
Tali accordi hanno valore vincolante e, se inseriti nell’accordo di separazione omologato dal giudice o nell’accordo di divorzio, possono sostituire la misura legale, purché rispettino la normativa vigente e non risultino lesivi dei diritti inderogabili di una delle parti.
Esempio pratico: Mario e Lucia decidono, in sede di divorzio consensuale, di riconoscere a Lucia il 50% del TFR maturato durante il matrimonio, stabilendo che la somma venga corrisposta non appena Mario percepirà il TFR o in caso di liquidazione anticipata dal fondo pensione. L’accordo viene omologato dal giudice e sostituisce quindi il criterio legale del 40%, rendendo più chiara la gestione della somma e prevenendo future controversie.
Altri profili giurisprudenziali rilevanti
La revoca successiva dell’assegno divorzile non incide sui diritti già maturati, purché al momento della percezione del TFR l’ex moglie fosse titolare dell’assegno.
Inoltre, la percezione della quota di TFR può influire sul patrimonio disponibile del coniuge percettore e sulle eventuali richieste di revisione dell’assegno divorzile.
Dal punto di vista fiscale, la quota di TFR mantiene la stessa tassazione separata prevista per il TFR percepito, con aliquota media e non soggetta a IRPEF ordinaria.
Conclusioni
Il pensionamento del marito può coincidere con il momento in cui l’ex moglie può esigere la sua quota di TFR, ma non genera automaticamente un obbligo di pagamento.
La spettanza della somma dipende dalla titolarità dell’assegno divorzile, dalla condizione di non essersi risposata e dalla maturazione del TFR dopo la proposizione della domanda di divorzio.
Il TFR conferito a un fondo pensione è invece escluso dall’ambito applicativo dell’art. 12 bis (Cass. n. 20132/2025).
Gli accordi tra coniugi, inseriti negli atti di separazione o divorzio, rappresentano uno strumento prezioso per definire preventivamente modalità, percentuali e tempistiche, evitando contenziosi e chiarendo i diritti di entrambe le parti.







