Il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri in materia matrimoniale
Accade sempre più spesso che cittadini italiani si rechino all’estero per contrarre matrimonio e che, al ritorno in Italia, si trovino a dover affrontare la questione del riconoscimento del matrimonio straniero.
Lo stesso problema si verifica quando si debba eseguire in Italia un provvedimento di separazione o divorzio emesso da un Tribunale estero.
È opportuno distinguere tra il riconoscimento della validità dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, ai fini della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano, e il riconoscimento di decisioni giudiziarie straniere in materia matrimoniale (quali separazione, divorzio, annullamento o regolamentazione dei rapporti patrimoniali o familiari), che attiene invece alla disciplina del riconoscimento delle sentenze.
Ad esempio, una coppia italiana che si sposa in Messico dovrà far trascrivere l’atto di matrimonio presso l’ufficiale di stato civile, mentre una coppia divorziata in Spagna dovrà far riconoscere la sentenza spagnola in Italia secondo le norme sul riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Riconoscimento in Italia degli atti di matrimonio celebrati all’estero
Il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero avviene tramite la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile italiano.
L’ufficiale di stato civile verifica che l’atto sia conforme alle norme italiane, in particolare: che i coniugi abbiano la capacità matrimoniale richiesta dalla legge italiana (ad esempio età minima e assenza di impedimenti legali), che il matrimonio sia stato celebrato secondo le formalità previste dallo Stato estero e che non contrasti con l’ordine pubblico italiano. Solo se queste condizioni sono rispettate, l’atto viene trascritto, attribuendo al matrimonio estero piena efficacia giuridica in Italia.
Ad esempio, una coppia italiana si sposa in Thailandia. Tornata in Italia, deve trascrivere l’atto di matrimonio presso l’ufficiale di stato civile. Se uno dei coniugi non ha capacità matrimoniale secondo la legge italiana (es. minore di età), l’atto non sarà riconosciuto.
La procedura di riconoscimento delle sentenze è differente a seconda che la sentenza provenga da uno Stato membro dell’Unione o da uno Stato extra-UE.
La disciplina prevista dal regolamento Bruxelles II TER
Essendo l’Italia uno Stato membro dell’Unione, per risolvere le questioni avente carattere transfrontaliero si applicano, in primo luogo, le norme europee in materia.
Di fondamentale importanza risulta il regolamento 2019/1111 (c.d. reg. Bruxelles II ter) il quale si occupa di definire, tra le altre cose, le modalità di riconoscimento dei provvedimenti in materia matrimoniale tra gli Stati membri.
Il regolamento in esame non prevede alcun particolare procedimento.
Quando le autorità di uno Stato membro ricevono una decisione (es. sentenza) che sancisce il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio, devono riconoscere automaticamente tali decisioni e aggiornare le iscrizioni nello stato civile.
Ad esempio, se un tribunale francese emette una sentenza di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Francia, l’Italia dovrà aggiornare automaticamente lo stato civile da coniugato a divorziato senza ulteriore procedimento.
Nella pratica, la parte che intende invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre una copia della decisione, conforme alle condizioni di autenticità prescritte, e il certificato rilasciato utilizzando il modello allegato al regolamento (il Certificato Allegato II per le decisioni giurisdizionali e il Certificato Allegato VIII per separazioni o divorzi conclusi in un atto pubblico o in un accordo registrato).
L’art. 38 del medesimo regolamento enuncia i motivi tassativi di diniego del riconoscimento di una decisione: manifesta contrarietà all’ordine pubblico (lett. a), mancata notificazione al contumace/violazione del diritto di difesa (lett. b), incompatibilità con una decisione resa nello Stato membro richiesto (lett. c) e incompatibilità con una decisione anteriore resa in altro Stato membro o Paese terzo (lett. d).
Per quanto attiene l’ordine pubblico, esso presuppone che possa essere invocato solamente in circostanze eccezionali in cui il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione sarebbero contrari ai principi fondamentali dello Stato membro di riconoscimento. Nello specifico, la violazione deve riguardare norme di diritto considerate essenziali, siano esse di carattere sostanziale o procedurale.
Sul secondo motivo (violazione di una norma sul “giusto processo”), lo scopo della norma è quello di tutelare i diritti di difesa della persona contro cui è stata chiesta l’esecuzione. Nel caso in cui sia stata, per esempio, assunta una decisione in contumacia e non vi è stata notificazione o comunicazione degli atti introduttivi del procedimento, il contumace può chiedere che la decisione non venga riconosciuta.
Gli ultimi motivi previsti dall’art. 38 cercano di risolvere l’eventuale problema di decisioni incompatibili tra di loro in quanto assunte in violazione del principio della litispendenza. Le decisioni si considerano incompatibili quando comportano conseguenze giuridiche che si escludono a vicenda.
Ad esempio, se una coppia ottiene un divorzio in Francia ma in Italia è già pendente un procedimento tra le stesse parti, la decisione straniera non può essere riconosciuta finché non si risolve il procedimento italiano. Se invece due divorzi sono stati emessi all’estero in Stati diversi, prevale la sentenza emessa per prima, purché soddisfi i requisiti per il riconoscimento.
Nel caso in cui una decisione straniera sia incompatibile con una decisione nazionale, il regolamento prevede la prevalenza della decisione nazionale, indipendentemente da quale delle due venga emessa per prima. Qualora invece le decisioni siano entrambe straniere, prevale quella emessa per prima, a condizione che soddisfi i requisiti per il riconoscimento in tale Stato membro.
L’ambito di applicazione della Legge n. 218/1995
Qualora lo Stato di provenienza non sia uno Stato europeo e nell’ipotesi in cui non si possano applicare le Convenzioni internazionali in materia (Convenzione dell’Aja del 1970 relativa al riconoscimento dei divorzi e delle separazioni tra stati firmatari, ratificata dall’Italia con L. 10 giugno 1985, n. 301[C1] ), si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 218/1995).
In altre parole, la legge 218/1995 fa salva l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per cui svolge una funzione c.d. residuale.
Ad esempio, se un cittadino italiano divorziato si trasferisce in Brasile e vuole far riconoscere la sentenza brasiliana, si applicherà la legge 218/1995, salvo l’esistenza di convenzioni internazionali applicabili.
L’art. 64 introduce alcune regole generali per il riconoscimento delle sentenze straniere che si applicano a tutti quei provvedimenti qualificabili come sentenze civili.
Inoltre, prevede i requisiti affinché possa essere applicato il principio del riconoscimento automatico dei provvedimenti, ossia indica quali sono i requisiti positivi che debbono essere verificati per considerare automaticamente riconosciuta una sentenza straniera.
È necessario, innanzitutto, accertare la competenza giurisdizionale del giudice che ha emesso la sentenza.
Successivamente, si verificherà il rispetto dei principi essenziali del giusto processo, tra cui il rispetto del contradditorio, inteso nel più ampio settore del diritto di difesa.
Inoltre, il provvedimento straniero deve essere passato in giudicato, nel rispetto delle disposizioni procedurali del luogo in cui è stato pronunciato, e non deve essere contrario ad altra sentenza passata in giudicato pronunciata da un giudice italiano.
In aggiunta, nel rispetto della litispendenza, è necessario che non vi sia alcun procedimento dinanzi ad un giudice italiano, instaurato prima del processo straniero, che abbia il medesimo oggetto e fra le stesse parti.
In conformità con quanto previsto dalle norme europee, anche la legge italiana prevede come ulteriore limite al riconoscimento quello della contrarietà all’ordine pubblico.
In presenza dei requisiti appena esposti, la sentenza straniera produrrà nell’ordinamento italiano gli stessi effetti di cosa giudicata sostanziale e formale che è idonea a produrre nell’ordinamento d’origine.
È possibile che, a causa di ostacoli che impediscono il riconoscimento automatico, sia necessario ricorrere ad un procedimento di c.d. exequatur. [C2]
Ad esempio, se un divorzio è stato pronunciato negli Stati Uniti e manca un accordo internazionale applicabile, sarà necessario chiedere alla Corte d’Appello italiana di accertare la validità della sentenza prima della trascrizione nello stato civile.
In sintesi, tale procedimento prevede la necessità di richiedere l’accertamento dei requisiti di riconoscimento presso la Corte d’Appello del luogo di attuazione del provvedimento straniero.
Il ruolo dell’Ufficiale di stato civile
Nella prassi, il soggetto preposto al riconoscimento di un provvedimento straniero e alla rispettiva registrazione è l’ufficiale di stato civile, il quale ha come funzione quella di svolgere il servizio di registrare e certificare le qualità fondamentali di ogni persona.
L’ufficiale di stato civile non entra nel merito della validità sostanziale della decisione straniera, che resta di competenza della Corte d’Appello in caso di procedimento exequatur.
I compiti e i poteri dell’ufficiale di stato civile sono dettati dal D.P.R. 396/2000.
L’art. 7 affronta il tema del rifiuto alla trascrizione di un provvedimento straniero.
I poteri di tale operatore, infatti, non sono illimitati bensì trovano dei limiti chiari, a partire dai casi in cui può rifiutare un atto. Come specificato dalla Corte di Cassazione “il potere di rifiuto della trascrizione dell’atto, se contrario all’ordine pubblico, si colloca all’interno dell’esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il parametro alla luce del quale verificare la conformità a tale canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e legislativo e più specificatamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle precisazione, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli Interni al riguardo” (Cass. n. 11696/2018).
Ad esempio, se la sentenza straniera prevede conseguenze contrarie all’ordine pubblico italiano, come l’imposizione di una misura incompatibile con i diritti fondamentali, l’ufficiale può rifiutare la trascrizione, motivando il provvedimento per iscritto.
Il rifiuto alla trascrizione di un atto deve essere motivato per iscritto in quanto chiunque ne abbia interesse può opporsi al rifiuto.
Conclusioni
L’iter previsto per il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera varia a seconda dello Stato d’origine del provvedimento.
Qualora l’atto provenga da uno Stato membro dell’UE, il procedimento di riconoscimento è automatico e più snello, così come previsto dai regolamenti europei in materia. Lo stesso si può dire quando il provvedimento, seppur derivante da uno Stato extra-UE, sia stato emesso da un Paese contraente la Convenzione dell’Aja.
Il procedimento è più lungo e complesso qualora vi siano degli elementi che rendono inidoneo il riconoscimento automatico. In questi casi, è necessario l’intervento della Corte d’Appello per verificare i presupposti richiesti dalla legge.







