Sharenting e tutela giuridica dei minori: quando la condivisione incontra i limiti della legge
La condivisione online è diventata parte integrante della vita quotidiana. Fotografie, video e racconti personali vengono pubblicati con naturalezza, spesso senza una piena consapevolezza delle conseguenze che tale esposizione può produrre nel tempo.
Quando però la narrazione digitale riguarda i figli minori, il gesto affettivo della condivisione si colloca su un terreno giuridicamente sensibile.
Il fenomeno del baby sharenting, ossia della diffusione sistematica sui social network di contenuti che ritraggono bambini e ragazzi, solleva questioni centrali in tema di privacy, responsabilità genitoriale e tutela dell’identità digitale del minore.
L’ordinamento italiano, sollecitato da un contenzioso sempre più frequente, ha progressivamente definito regole e rimedi che impongono ai genitori un uso consapevole degli strumenti digitali.
L’identità digitale del minore e la “biografia non scelta”
Attraverso lo sharenting, l’identità digitale del minore prende forma ben prima che quest’ultimo sia in grado di comprenderne il significato o di esprimere un consenso informato. Ogni immagine pubblicata contribuisce a costruire una narrazione potenzialmente permanente, una vera e propria “biografia virtuale non scelta”, destinata a incidere sulla percezione sociale della persona anche nell’età adulta.
La natura stessa della rete, caratterizzata dalla replicabilità e dalla difficoltà di controllo dei contenuti, rende l’oblio digitale un obiettivo spesso solo teorico.
Dal punto di vista giuridico, questa esposizione preventiva incide sul diritto del minore all’autodeterminazione informativa e sulla sua dignità personale. La responsabilità genitoriale, intesa come insieme di poteri-doveri finalizzati all’interesse superiore del figlio, si estende anche allo spazio digitale.
Le scelte compiute dai genitori non producono effetti solo immediati, ma possono avere ripercussioni future difficilmente reversibili, imponendo una valutazione prudente e orientata alla protezione del minore.
Il quadro normativo tra diritto all’immagine, privacy e responsabilità genitoriale
La tutela dei minori nell’ambiente digitale trova fondamento in un sistema normativo articolato.
La legge sul diritto d’autore stabilisce che il ritratto di una persona non può essere pubblicato senza il consenso dell’interessato e, nel caso dei minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 96, L. 22 aprile 1941, n. 633).
A tale previsione si affianca l’art. 10 c.c., che consente di reagire all’abuso dell’immagine mediante la cessazione della condotta e il risarcimento del danno.
Sul versante della protezione dei dati personali, l’art. 2-quinquies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, ha fissato a quattordici anni l’età a partire dalla quale il minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Prima di tale soglia, il consenso deve essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. La pubblicazione di immagini sui social network integra a tutti gli effetti un trattamento di dati personali e richiede quindi una base giuridica valida.
Un ruolo centrale è svolto dall’art. 320 c.c., che distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le decisioni che incidono su diritti fondamentali del minore, come l’immagine e la riservatezza, non rientrano nell’ordinaria amministrazione. Ne deriva che la pubblicazione di immagini di un figlio sui social network richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche in assenza di finalità economiche, soprattutto quando la diffusione non sia occasionale o meramente privata.
Il dissenso tra genitori e l’intervento dell’autorità giudiziaria
La questione del baby sharenting emerge con particolare evidenza nei contesti di conflittualità familiare, soprattutto in presenza di separazione o divorzio.
Quando uno dei genitori manifesta un dissenso espresso alla pubblicazione di immagini del figlio, l’altro non può procedere unilateralmente. La diffusione non autorizzata integra una violazione della responsabilità genitoriale e legittima l’intervento dell’autorità giudiziaria.
La giurisprudenza di merito ha più volte ordinato la rimozione immediata dei contenuti e il divieto di ulteriore diffusione, valorizzando il principio dell’interesse superiore del minore come criterio guida della decisione. In questo senso si collocano, tra le altre, le pronunce del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2017 e del Tribunale di Trani del 30 agosto 2021, che hanno affermato la prevalenza della tutela della riservatezza del minore rispetto al diritto del genitore alla libera manifestazione del pensiero.
Rimedi civili e penali e la valutazione concreta del danno
La pubblicazione illecita di immagini di minori espone il genitore responsabile a conseguenze sul piano civile e, in determinate ipotesi, anche su quello penale.
In ambito civile, è possibile ricorrere a strumenti cautelari d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione tempestiva dei contenuti e l’inibitoria alla loro ulteriore diffusione. Qualora dalla pubblicazione derivi un pregiudizio alla sfera personale del minore, può essere richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.
La giurisprudenza più recente ha tuttavia chiarito che l’illiceità della condotta non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. La Corte di Cassazione ha precisato che il giudice deve valutare in concreto l’effettività e la serietà della lesione, tenendo conto delle modalità della diffusione, della sua ampiezza e delle finalità perseguite. Resta ferma la tutela dell’immagine del minore, ma il danno non può essere presunto in via automatica.
Sul piano penale, la diffusione non autorizzata può integrare fattispecie quali il trattamento illecito di dati personali o la diffamazione. La responsabilità può sussistere anche in assenza di intento lesivo, ove ricorrano gli elementi soggettivi richiesti dalla fattispecie, poiché ciò che rileva è l’effettiva messa a disposizione del contenuto in rete.
Il ruolo del Garante Privacy e lo sfruttamento economico dell’immagine dei minori
Il Garante per la protezione dei dati personali ha assunto un ruolo centrale nella regolazione del fenomeno dello sharenting. In un recente provvedimento del 2024, l’Autorità ha ribadito che la pubblicazione online di immagini di minori di quattordici anni senza il consenso di entrambi i genitori costituisce trattamento illecito e configura un atto di straordinaria amministrazione. Il Garante ha inoltre confermato la possibilità di adottare misure inibitorie e ammonimenti nei confronti dei genitori responsabili.
Particolare attenzione è riservata ai casi in cui l’immagine del minore venga utilizzata a fini economici. Vicende giudiziarie che hanno coinvolto figli di personaggi noti, trasformati in strumenti di promozione commerciale sui social network, hanno contribuito ad accendere il dibattito sul confine tra condivisione e sfruttamento dell’immagine del minore, rafforzando la consapevolezza dei rischi giuridici connessi a tali pratiche.
Prospettive legislative e spunti di riflessione
In questo contesto si inseriscono alcune proposte di legge attualmente all’esame del Parlamento, che mirano a regolamentare l’accesso dei minori ai social network e le attività digitali che producono reddito. Tali progetti di legge prevedono l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro per le attività online dei minori che superino determinate soglie di guadagno e la destinazione dei proventi a conti vincolati intestati ai minori stessi.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale conferma un principio ormai consolidato: il diritto alla privacy e all’identità digitale del minore prevale sul desiderio di condivisione degli adulti.
La prudenza nella pubblicazione non è una scelta facoltativa, ma un obbligo giuridico che discende dalla responsabilità genitoriale.
In presenza di dubbi, conflitti tra genitori o situazioni di esposizione online potenzialmente lesive, un inquadramento giuridico tempestivo consente di prevenire contenziosi e di tutelare efficacemente i diritti dei minori.
Avv. Linda Elisa Marchesini
Avv. Elena Teresa Mattiuzzi







