PEC personale degli amministratori: chi deve comunicarla al Registro delle imprese, quando e cosa succede se manca
L’obbligo di comunicare al Registro delle imprese un domicilio digitale (PEC) non riguarda più soltanto società e imprese individuali. Nel 2025 il legislatore ha esteso l’adempimento anche agli amministratori, ma con una traiettoria normativa non lineare: prima un ampliamento, poi un differimento dei termini e, infine, un ridimensionamento del perimetro dei soggetti effettivamente tenuti alla comunicazione. Per imprenditori, amministratori e funzioni amministrative interne (CFO/HR) il punto non è solo “avere una PEC”, ma presidiare correttamente chi deve averla, quale PEC può essere utilizzata e con quali conseguenze operative e sanzionatorie.
Un obbligo “mobile” nel 2025: estensione, rinvio, poi perimetro ristretto
La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di iscrizione/comunicazione del domicilio digitale anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, innestando la novità sull’art. 5, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Su questo primo impianto il MIMIT è intervenuto con indicazioni operative e, soprattutto, con il differimento del termine di primo adempimento, inizialmente indicato al 30 giugno 2025 e poi spostato al 31 dicembre 2025 per criticità applicative e prassi camerali non uniformi.
Successivamente, con l’art. 13 del d.l. 31 ottobre 2025, n. 159 (in vigore dal 31 ottobre 2025), la regola è stata “corretta” in senso selettivo. L’obbligo, che era stato concepito in termini generalizzati, è stato ristretto a specifiche figure apicali, individuate in via alternativa. Questo passaggio è decisivo perché incide sia sulla platea dei soggetti, sia sulla gestione dei rinnovi e delle nuove nomine, sia sulle verifiche bloccanti in fase di deposito delle pratiche.
Chi è tenuto oggi alla comunicazione e chi è esonerato
Dalla disciplina vigente dal 31 ottobre 2025, l’adempimento ricade, in via alternativa, sull’amministratore unico oppure sull’amministratore delegato oppure, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione. La ricostruzione è stata ribadita anche a livello di sistema camerale, chiarendo contestualmente che sono coinvolte le società di capitali, le cooperative e le società consortili, mentre restano fuori gli amministratori di società di persone e i soggetti che ricoprono cariche diverse (consiglieri “semplici”, componenti di comitati, ecc.).
Sul piano pratico, ciò impone un controllo preliminare dell’assetto di governance. Nelle società con consiglio di amministrazione, la presenza o meno di deleghe diventa un dato “compliance-sensitive”: se non esiste un amministratore delegato, il perno dell’obbligo slitta sul Presidente del CdA. Nelle società con amministratore unico, la questione è tendenzialmente più lineare, ma l’adempimento non può essere gestito come mera “ripetizione” della PEC societaria, perché la norma impone un indirizzo distinto.
PEC “personale” e divieto di coincidenza: il requisito di univocità e i controlli
Il punto più delicato, spesso sottovalutato, è il divieto di coincidenza tra PEC dell’amministratore obbligato e PEC dell’impresa. Il sistema camerale ha esplicitato il divieto come elemento strutturale della riforma, con la conseguenza che pratiche presentate con PEC coincidente rischiano la sospensione per regolarizzazione, o comunque l’inefficacia dell’adempimento in chiave sostanziale.
A questo si aggiunge un profilo operativo ulteriore: indicazioni tecniche ministeriali hanno previsto controlli orientati a garantire l’unicità del domicilio digitale, non solo rispetto alla PEC della società interessata dalla pratica, ma anche rispetto ai domicili digitali di altre imprese iscritte, coerentemente con l’impostazione “univoca” del domicilio digitale nel Registro. In prospettiva, ciò significa che l’uso “condiviso” della stessa PEC per più soggetti o l’uso di PEC già censite per altre entità può tradursi in rigetti o sospensioni, oltre a esporre la società a contestazioni di irregolarità formale.
In termini di governance interna, il rischio non è solo amministrativo: una PEC personale è, per definizione, un canale di comunicazione giuridicamente rilevante, analogo alla posta raccomantata e all’atto giudiziario (la classica “busta verde”). L’adozione di PEC “di comodo”, intestate a terzi o di fatto controllate dall’impresa senza presidi, può creare criticità di tracciabilità, continuità nell’accesso e gestione degli avvicendamenti (revoche, dimissioni, rinnovi), con possibili riflessi anche sulla corretta ricezione di comunicazioni formali.
Termini e adempimenti: quando va comunicata la PEC e cosa accade nelle pratiche
Per le società già iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del d.l. 159/2025, la comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2025: si tratta, quindi, di un obbligo “a regime” in occasione del conferimento o del rinnovo dell’incarico, oltre alla necessità di regolarizzare le posizioni non ancora adeguate.
Per le nuove nomine o conferme/rinnovi, la logica applicativa è immediata: la comunicazione della PEC deve accompagnare la pratica di iscrizione della nomina o della conferma. In difetto, l’ufficio può sospendere la domanda e chiedere integrazioni, con impatto diretto sui tempi di efficacia delle iscrizioni. Le prime indicazioni operative camerali evidenziano, inoltre, che qualora venga depositata una pratica di costituzione o di nomina/conferma senza l’iscrizione contestuale del domicilio digitale dell’amministratore rilevante, la pratica è suscettibile di sospensione in attesa di regolarizzazione.
Un ulteriore profilo pratico riguarda i costi: la sola comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore, se non accompagnata da altre variazioni (domicilio fisico, rappresentanza o ulteriori dati), è stata indicata come esente da diritti di segreteria e imposta di bollo. L’esenzione non opera, invece, quando la comunicazione si innesta in un adempimento principale (nomina/rinnovo) soggetto a tariffazione ordinaria.
Sanzioni e conseguenze: importi, “misura ridotta” e impatti operativi
Sul fronte sanzionatorio, il mancato adempimento richiama l’art. 16, comma 6-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2), con rinvio alla sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. applicata in misura raddoppiata. In termini pratici, l’omessa comunicazione può comportare l’applicazione della sanzione nella misura che va da euro 206,00 ad euro 2.064,00.
Per le imprese e le funzioni amministrative, è rilevante anche il tema del pagamento in misura ridotta, che nella prassi camerale viene quantificato in euro 412,00. Questo dato deriva dall’applicazione dei criteri generali della l. 24 novembre 1981, n. 689, e viene frequentemente richiamato nelle informative camerali proprio per orientare le regolarizzazioni spontanee e contenere l’esposizione economica
Accanto alla sanzione, la conseguenza più immediata – spesso più “costosa” in termini pratici ed organizzativi – è l’attrito sulle pratiche: sospensioni, richieste di integrazione e, nei casi più problematici, rigetti o ritardi nell’iscrizione di eventi societari (nomine, rinnovi, variazioni) che possono essere strumentali a operazioni bancarie, contrattuali o di governance. In questa prospettiva, la comunicazione della PEC dell’amministratore non è un adempimento “di facciata”, ma un prerequisito procedurale che incide sulla capacità della società di mantenere aggiornato e opponibile il proprio assetto.
Dove si crea davvero rischio: presidio interno e regolarizzazione senza effetti collaterali
La criticità principale, per molte società, è la gestione disallineata tra governance formale e adempimenti camerali. Se una società ha più amministratori ma deleghe non chiaramente definite – ovvero se le deleghe cambiano nel tempo – il rischio è di non intercettare chi sia “l’obbligato” al momento del deposito. Analogo rischio si verifica quando si ricorre a PEC “condivise” o intestate in modo non coerente con la natura personale dell’indirizzo, confidando che basti “un recapito funzionante”.
In concreto, un presidio ragionevole passa da tre assi: verifica dell’assetto di cariche e deleghe (chi ricade nella triade amministratore unico/delegato/presidente), controllo della non coincidenza e dell’effettiva univocità del domicilio digitale, integrazione dell’adempimento nel workflow delle nomine e dei rinnovi, evitando depositi “a pacchetto” privi del dato PEC. La regolarizzazione tardiva, quando necessaria, va gestita con attenzione per non innescare ulteriori variazioni indesiderate nei dati iscritti, soprattutto se l’obiettivo è ottenere l’esenzione da diritti e bolli per la sola comunicazione.






