Referendum costituzionale: cos’è, come funziona e cosa cambia con il voto del 22–23 marzo 2026
Il 22 e il 23 marzo 2026 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su una riforma che incide direttamente sulla struttura della magistratura e sul bilanciamento dei poteri dello Stato. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo, uno strumento giuridico ben preciso e distinto dagli altri istituti referendari previsti dalla Costituzione, ma spesso confuso con essi nel dibattito pubblico.
Capire di quale meccanismo si tratta — e in cosa differisce dal più noto referendum abrogativo — è il presupposto per esercitare il diritto di voto in modo davvero consapevole. Questo approfondimento analizza le diverse tipologie di referendum nell’ordinamento italiano, ricostruisce il procedimento previsto dall’art. 138 Cost. e illustra i contenuti della riforma sottoposta al giudizio popolare.
Il referendum nell’ordinamento italiano: le tipologie previste dalla Costituzione
La Costituzione della Repubblica italiana prevede diverse forme di consultazione referendaria, ciascuna disciplinata da norme specifiche e caratterizzata da presupposti, effetti e regole di validità distinti. Confonderle significa rischiare di valutare un istituto con i criteri di un altro, con conseguenti fraintendimenti sia sul piano tecnico sia su quello politico.
Il referendum abrogativo, regolato dall’art. 75 Cost., è lo strumento più utilizzato nella storia repubblicana: consente a cinquecentomila elettori o a cinque Consigli regionali di proporre la cancellazione totale o parziale di una legge ordinaria. Affinché il risultato sia valido è richiesto il quorum di partecipazione: deve recarsi alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto. Se questa soglia non viene raggiunta, la consultazione è priva di effetti indipendentemente dalla distribuzione dei voti. È l’istituto che ha segnato la vita pubblica italiana nei decenni scorsi, dal divorzio (1974) all’aborto (1981), fino alle tornate referendarie degli anni Novanta sul sistema elettorale.
Accanto all’abrogativo, la Costituzione prevede il referendum di indirizzo, che non ha una base normativa costituzionale specifica e si è tenuto una sola volta nella storia della Repubblica (1989, in materia di politica comunitaria europea), e i referendum territoriali previsti dagli artt. 132 e 133 Cost. per la modifica delle circoscrizioni regionali, provinciali e comunali. Si tratta di istituti di applicazione limitata, che non incidono direttamente sul diritto vigente ma orientano o condizionano scelte legislative specifiche. Il referendum istituzionale del 1946 — quello sulla forma dello Stato tra monarchia e repubblica — fu invece disciplinato in via transitoria dalle norme di attuazione della Costituzione provvisoria.
Il referendum costituzionale confermativo, disciplinato dall’art. 138 Cost., è uno strumento del tutto peculiare: non abroga una legge ordinaria né si pronuncia su una scelta di governo, ma decide se una modifica della Costituzione — già approvata dal Parlamento — debba entrare o meno in vigore. È in questa categoria che rientra il voto del 22–23 marzo 2026, il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana.
Il meccanismo ex art. 138 Cost.: presupposti, soggetti legittimati e assenza di quorum
L’art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento aggravato di revisione costituzionale, imponendo un percorso deliberativo più gravoso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Ogni proposta di modifica della Costituzione deve essere approvata da ciascuna Camera in due successive votazioni, con un intervallo minimo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione. Se nella seconda votazione la legge di revisione ottiene l’approvazione di entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi dei componenti, essa entra direttamente in vigore senza che sia possibile richiedere alcuna consultazione popolare. La soglia dei due terzi svolge, in questa prospettiva, la funzione di attestare un consenso parlamentare sufficientemente largo e trasversale da rendere superfluo il ricorso al corpo elettorale.
Quando invece la legge costituzionale è approvata nella seconda votazione con la sola maggioranza assoluta — ossia con più della metà dei componenti di ciascuna Camera, senza raggiungere i due terzi — si apre una finestra di tre mesi entro la quale può essere richiesto il referendum confermativo. Sono legittimati a proporlo: (a) un quinto dei membri di una delle due Camere, (b) cinquecentomila elettori oppure (c) cinque Consigli regionali.
Nel caso della riforma in materia di ordinamento giurisdizionale, approvata dal Senato il 30 ottobre 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, la richiesta di referendum è pervenuta tanto dai gruppi parlamentari di maggioranza quanto da quelli di opposizione: una coincidenza inusuale che riflette la natura trasversale del dibattito politico-istituzionale.
La caratteristica più rilevante sul piano pratico è l’assenza di quorum. A differenza del referendum abrogativo, non è richiesto un livello minimo di partecipazione perché il risultato sia valido. L’esito della consultazione dipende esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi: se prevalgono i sì, la legge costituzionale entra in vigore dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; se prevalgono i no, il testo approvato dal Parlamento decade definitivamente e l’ordinamento rimane invariato. Non esistono soluzioni intermedie: la riforma è accettata o respinta nel suo complesso. Questo significa che la scelta di non recarsi alle urne non produce — come invece avverrebbe nel referendum abrogativo — un effetto neutralizzante: ogni astenuto lascia semplicemente il campo a chi ha votato.
I contenuti della riforma: separazione delle carriere, doppio CSM e Alta Corte disciplinare
La legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025 interviene su sette articoli della Costituzione — gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 — riscrivendo integralmente gli artt. 104 e 105. Il nucleo della riforma si articola in tre innovazioni strutturali strettamente connesse tra loro.
La prima è la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Il novellato art. 102 Cost. sancisce sul piano costituzionale la distinzione tra le due funzioni, imponendo al magistrato una scelta professionale irrevocabile fin dall’ingresso in carriera.
Con la disciplina attuale, introdotta dalla riforma Cartabia, è ancora possibile – entro i primi dieci anni di servizio e con cambio di distretto – transitare da una funzione all’altra, sebbene il numero di chi vi ricorre sia statisticamente marginale (0,83% dei pubblici ministeri che diventano giudici, 0,21% il percorso inverso). La riforma elimina definitivamente questa possibilità, cristallizzando la separazione a livello costituzionale e non più soltanto ordinamentale.
La seconda innovazione riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura. L’art. 104 Cost., come riformulato, prevede la scissione dell’organo di autogoverno in due distinti Consigli (uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente) entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Cambia anche il meccanismo di selezione dei componenti togati: il sistema elettivo viene sostituito dall’estrazione a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento. La proporzione tra componenti togati e laici rimane invariata (due terzi e un terzo), ma il sorteggio viene presentato dai fautori della riforma come strumento per recidere i legami tra l’organo di autogoverno e le correnti associative interne alla magistratura.
La terza innovazione è l’istituzione di una Alta Corte disciplinare di rango costituzionale, composta da quindici membri – tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre eletti dal Parlamento e nove magistrati estratti a sorte (sei giudicanti e tre requirenti) – cui vengono trasferite le competenze sui procedimenti disciplinari a carico di tutti i magistrati ordinari. Tale funzione spettava finora alla sezione disciplinare del CSM.
La separazione tra governo delle carriere e giudizio disciplinare è presentata dai sostenitori della riforma come garanzia di maggiore imparzialità; i critici obiettano che concentrare il giudizio disciplinare in un organo distinto da quello che governa le carriere potrebbe nel tempo ridurre le garanzie interne alla magistratura piuttosto che rafforzarle.
I profili di dibattito costituzionale: indipendenza della magistratura e architettura dei poteri
Il dibattito tra i costituzionalisti si concentra su alcune questioni di fondo che il testo sottoposto a referendum lascia necessariamente aperte, in quanto la loro concretizzazione dipenderà dalle leggi ordinarie di attuazione. Il nodo più delicato riguarda l’impatto del nuovo assetto sull’indipendenza della magistratura garantita dagli artt. 101 e 104 Cost. nella loro formulazione originaria. I sostenitori della riforma sottolineano che il novellato art. 104 ribadisce espressamente che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e che l’obbligatorietà dell’azione penale sancita dall’art. 112 Cost. rimane intatta.
La separazione delle funzioni, in questa prospettiva, rafforza la terzietà del giudice nel processo penale e allinea il modello italiano alle principali democrazie europee – Francia, Germania, Spagna, Regno Unito – nelle quali la distinzione tra pubblica accusa e funzione giudicante è strutturalmente consolidata.
I critici della riforma, per contro, segnalano che la creazione di un CSM requirente separato potrebbe esporre i pubblici ministeri a forme di influenza indiretta nel medio-lungo periodo, e che la transizione verso un sistema di sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno è senza precedenti nel panorama delle democrazie europee continentali. Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la progressiva stratificazione normativa che si produrrà nelle more dell’approvazione delle leggi attuative: il referendum del 22–23 marzo decide se questo percorso di attuazione potrà avere inizio, ma i suoi esiti concreti emergeranno soltanto con l’intervento legislativo ordinario successivo. Non vi sono, pertanto, effetti immediati sullo svolgimento dei processi penali o civili.
Il voto del 22–23 marzo nel quadro storico: i precedenti referendum costituzionali
Il referendum del 22–23 marzo 2026 sarà il quinto nella storia repubblicana a svolgersi ai sensi dell’art. 138 Cost. I quattro precedenti hanno riguardato rispettivamente la riforma del Titolo V della Costituzione in materia di autonomie territoriali (2001, esito positivo), l’ampliamento del regime delle devoluzioni proposto dal governo Berlusconi (2006, esito nettamente negativo) e la riduzione del numero dei parlamentari (2020, esito positivo). In tutti questi casi l’assenza del quorum ha fatto sì che il risultato fosse determinato dalla sola mobilitazione dell’elettorato effettivamente partecipante, confermando la specificità strutturale di questo istituto rispetto al referendum abrogativo.
Il contesto del 2026 presenta una peculiarità ulteriore: per la prima volta nella storia repubblicana la richiesta di referendum costituzionale è stata presentata contemporaneamente dai parlamentari di maggioranza e da quelli di opposizione, segnalando che le ragioni del voto non si esauriscono nella consueta dialettica governo-opposizione ma investono visioni strutturalmente diverse del rapporto tra potere politico e potere giudiziario. Questo elemento rende il dibattito particolarmente acceso e richiede, più che in altri casi, un approccio analitico fondato sulla lettura diretta del testo costituzionale e delle norme di attuazione vigenti.
Comprendere la riforma per orientarsi nel sistema giudiziario che verrà
Qualunque sia l’esito del voto del 22–23 marzo 2026, la riforma dell’ordinamento giurisdizionale avrà conseguenze di lungo periodo sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, sulla gestione delle carriere dei magistrati e sull’architettura degli organi di autogoverno.
Comprendere la struttura del sistema giudiziario e restare al passo con le evoluzioni normative e istituzionali che incidono sulla vita dei cittadini è, quindi, un dovere di tutti. La partecipazione a consultazioni di tale importanza deve, quindi, avvenire in maniera informata, senza fermarsi agli slogan tipici del dibattito politico.





