Figlio maggiorenne disabile e assegnazione della casa familiare: la Cassazione equipara la tutela a quella dei minorenni
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 23443 del 18 agosto 2025 è intervenuta su un tema di costante attualità nel diritto di famiglia: il mantenimento dei figli maggiorenni e l’assegnazione della casa familiare in presenza di disabilità grave.
La decisione ha riaffermato con chiarezza che il figlio maggiorenne disabile deve essere tutelato al pari del minore, estendendo a suo favore le garanzie previste dall’art. 337-sexies c.c. in materia di assegnazione dell’abitazione familiare.
L’orientamento ha quindi confermato la centralità dell’interesse del figlio fragile, quale diritto primario da bilanciare con gli interessi patrimoniali dei genitori.
La decisione in commento
L’ordinanza in esame trae origine da un giudizio di separazione nel quale uno dei coniugi contestava l’assegnazione della casa familiare all’altro genitore, presso il quale continuava a vivere il figlio maggiorenne affetto da disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992. Il ricorrente sosteneva che, essendo il figlio ormai maggiorenne, non potesse più trovare applicazione la disciplina riservata ai minori in materia di assegnazione dell’abitazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato tale impostazione, affermando che il figlio maggiorenne portatore di disabilità grave “deve essere equiparato al figlio minore quanto alle regole sull’affidamento, mantenimento e assegnazione della casa familiare, giacché l’interesse primario è garantire stabilità e continuità delle relazioni affettive e dell’ambiente domestico”.
In tal modo, la Corte ha superato definitivamente il criterio formale dell’età anagrafica, sostituendolo con un parametro sostanziale fondato sulla vulnerabilità del soggetto e sulla necessità di garantire continuità affettiva e abitativa.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina del mantenimento dei figli è delineata dagli artt. 147 e 148 c.c., nonché dagli artt. 315-bis e 337-bis ss. c.c. In particolare, l’art. 337-bis c.c. impone che ogni decisione in materia di figli sia adottata “nel prevalente interesse morale e materiale della prole”, mentre l’art. 337-sexies c.c. stabilisce che l’assegnazione della casa familiare debba avvenire “tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento persiste fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, ma si estingue quando la mancata indipendenza dipenda da inerzia o colpa del medesimo (Cass. civ., Sez. I, n. 17183/2020). Diversamente, quando la mancanza di autonomia derivi da una condizione di disabilità grave, la tutela deve proseguire in modo analogo a quella prevista per i minori.
La decisione del 2025 ha rafforzato questa lettura evolutiva, riconoscendo che la protezione dell’interesse del figlio non può arrestarsi dinanzi al mero compimento della maggiore età, ma deve tener conto della concreta impossibilità di raggiungere un’autonomia personale e professionale.
L’assegnazione della casa familiare e la funzione protettiva
L’assegnazione della casa familiare non ha natura patrimoniale, bensì assistenziale. Essa mira a garantire al figlio la stabilità del contesto abitativo e la continuità delle relazioni affettive.
La Cassazione ha sottolineato che tale misura, in presenza di disabilità, assume una funzione essenziale di protezione della persona, estendendo l’applicazione dell’art. 337-sexies c.c. oltre il dato letterale.
Ne consegue che il genitore proprietario dell’immobile non può invocare la maggiore età del figlio come causa automatica di cessazione dell’assegnazione, né può chiedere la restituzione dell’immobile quando il figlio disabile continui a risiedervi stabilmente con l’altro genitore. L’interesse del figlio resta prevalente, sebbene debba essere valutato in equilibrio con le condizioni economiche complessive delle parti (art. 337-ter c.c.).
Profili sistematici e principi costituzionali
La pronuncia si inserisce in un percorso di consolidamento giurisprudenziale che valorizza il principio di solidarietà familiare (artt. 2 e 30 Cost.) e la tutela delle persone disabili come diritto fondamentale (art. 3, comma 2, Cost.). Essa richiama, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18/2009), l’obbligo per lo Stato di garantire alle persone fragili il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in condizioni di uguaglianza.
Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza contribuisce a delineare una nozione “relazionale” della famiglia, fondata non più sullo status formale ma sull’effettiva tutela dei rapporti di cura e dipendenza affettiva. Si tratta di un passaggio che consolida la funzione solidaristica del diritto di famiglia e orienta i giudici di merito verso una valutazione sostanziale dell’interesse del figlio disabile.
Questioni aperte e prospettive applicative
Resta aperto il tema della durata dell’assegnazione in caso di disabilità permanente. In tali situazioni, la misura rischia di protrarsi a tempo indeterminato, incidendo in modo rilevante sul diritto di proprietà del genitore non collocatario. Una possibile evoluzione interpretativa potrebbe prevedere strumenti compensativi, come un’indennità di occupazione proporzionata o la revisione periodica del provvedimento in base alle mutate esigenze del figlio e del nucleo familiare.
In prospettiva, la giurisprudenza di merito sarà chiamata a definire criteri equilibrati che consentano di contemperare, in modo sostenibile, l’interesse del figlio disabile con quello del genitore titolare del bene.
Conclusioni
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23443/2025, ha confermato un principio di grande rilievo: il figlio maggiorenne disabile deve ricevere una protezione analoga a quella dei minori, tanto sul piano del mantenimento quanto su quello dell’assegnazione della casa familiare. Per i professionisti del diritto e per le parti coinvolte in procedimenti di separazione o divorzio, ciò implica la necessità di documentare con precisione la condizione di disabilità e le esigenze abitative del figlio, affinché il giudice possa valutare l’interesse superiore da tutelare.
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