Sangue infetto e responsabilità civile: la Cassazione ribadisce l’onere motivazionale riferito al nesso di causa
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 22388 del 4 agosto 2025, interviene su un tema delicato e complesso: l’accertamento del nesso causale tra emotrasfusioni di sangue infetto e decesso del paziente. Il provvedimento, in particolare, riafferma principi consolidati in materia di responsabilità civile sanitaria, con particolare riguardo all’onere motivazionale del giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
La vicenda ruota attorno all’applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., che disciplinano il nesso di causalità materiale, e dell’art. 2043 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale. La Cassazione ribadisce che il criterio da adottare per l’accertamento del nesso causale è quello del “più probabile che non”, inteso non come mera probabilità statistica, ma come valutazione logico-probatoria fondata sugli elementi disponibili nel caso concreto. Tale impostazione, già affermata da Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 576, e ripresa da successive pronunce (Cass. civ., 27/07/2021, n. 21530; Cass. civ., 13/05/2024, n. 13038), impone al giudice un’analisi specifica e motivata delle risultanze probatorie, senza potersi limitare a considerazioni generiche o assertive.
La decisione in commento
Nel caso esaminato, gli Eredi del paziente deceduto avevano convenuto in giudizio il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni subiti iure proprio per il decesso del congiunto, avvenuto in seguito all’aggravamento di un’epatite C contratta a causa di emotrasfusioni effettuate negli anni ’80 presso gli Spedali Civili di Brescia. Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda, riconoscendo il nesso causale tra la trasfusione ed il decesso, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva escluso fattori alternativi rilevanti.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente il nesso causale e attribuendo il decesso del paziente a patologie concomitanti. Tuttavia, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta dalla Cassazione meramente descrittiva e priva di un adeguato confronto critico con le conclusioni del c.t.u., nonché carente sotto il profilo dell’applicazione del principio di causalità.
Questioni interpretative ed onere motivazionale
La Suprema Corte ha chiarito che, pur vigendo il principio del “judex peritus peritorum”, il giudice di merito può discostarsi dalle valutazioni del consulente tecnico solo fornendo una motivazione congrua, coerente e ancorata alle risultanze processuali. In particolare, nei casi in cui il decesso sia riconducibile a più concause, il giudice deve spiegare in modo puntuale perché ritiene preponderante una causa rispetto all’altra, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Profili applicativi e incidenza delle concause
La Cassazione ha ribadito che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude di per sé il nesso causale tra l’evento lesivo principale e il decesso. È necessario valutare l’effettiva incidenza causale di ciascun fattore attraverso un’analisi specifica e motivata. In tal senso, il Giudice non può fare mero riferimento alla presenza di una patologia concomitante, quale possibile causa alternativa del decesso, escludendo così la sussistenza del esso eziologico con l’infezione contratta dal paziente in seguito ad emotrasfusione, ma deve dimostrare, sulla base delle prove disponibili, che tale patologia abbia avuto un ruolo preponderante rispetto all’infezione contratta.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma, quindi, l’importanza di un approccio rigoroso e metodologicamente corretto nell’accertamento del nesso causale in ambito sanitario. I giudici di merito, pur potendo discostarsi dalle conclusioni peritali, devono farlo con motivazioni solide, coerenti e fondate sulle risultanze probatorie. In presenza di concause, è necessario un confronto critico tra i diversi fattori, evitando affermazioni generiche che non consentano di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, atteso l’onere del Giudice di motivare specificamente la preponderanza dell’un causa sull’altra, secondo il richiamato criterio eziologico del “più probabile che non”.





